Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2006.120

rigetto provvisorio - ritiro esecuzione - ritiro ricorso per intervenuta transazione - desistenza - attribuzione delle spese

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 gennaio 2007/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11 ottobre 2006 presentato da

RI 1,

(patrocinata dall' RA 1 )

contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. S.160) promossa con istanza 28 giugno 2006 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con istanza 28 giugno 2006 la CO 1 RI 1 che all'udienza del 17 agosto 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando in particolare la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione;

che con sentenza 3 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel noto contratto di inserzione, ha accolto l'istanza rigettando l'opposizione per fr. 1226.65 oltre interessi e spese;

che contro la sentenza appena citata RI 1è insorta con un ricorso dell'11 ottobre 2006 per ottenerne l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente concluso alla presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante;

che il 16 gennaio 2007 la ricorrente ha comunicato a questa Camera il perfezionamento di un accordo tra le parti in virtù del quale è stata ritirata l'esecuzione alla base del giudizio dedotto in cassazione, con conseguente richiesta di stralcio del ricorso;

che la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

che il ritiro del ricorso equivale, di principio, a desistenza, onde l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

che non si giustifica attribuire ripetibili all'istante, lo scritto 25 ottobre 2006 non potendo essere considerato alla stregua di osservazioni giacché il ricorso è stato notificato solo il 21 novembre 2006;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:

1.

Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.

Gli oneri processuali, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione a:

- ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 352 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.