Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2006.125

ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso che chiede una nuova udienza

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 dicembre 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 7 dicembre 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 29 novembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.480) promossa con istanza 10 ottobre 2006 da

CO 1

(patrocinato dall' RA 1 );

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che il 10 ottobre 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;

che con sentenza 29 novembre 2006 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 7 dicembre 2006, indirizzato alla Pretura, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione;

che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 7 dicembre 2006 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, il ricorrente si limita a formulare una richiesta di convocazione a una nuova udienza per poter esporre i motivi della sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria;

che tale richiesta è improponibile in questa sede, non contestando il ricorrente di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio del 29 novembre 2006;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili all'istante al quale il ricorso neppure è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1.

Il ricorso 7 dicembre 2006 di RI 1 è nullo.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 82 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2005; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 313bis, Art. 327, Art. 329 und Art. 331 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.