Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2006.58

contratto di mutuo - onere della prova - valore probatorio di una testimonianza

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 gennaio 2007/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 aprile 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 7 aprile 2006 dal Giudice di pace del circolo di Pregassona, nella causa civile inappellabile (inc. n. 76/2005/O) promossa con istanza 26 ottobre 2005 nei confronti di

CO 1 ;

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: A. Con istanza 26 ottobre 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Pregassona per ottenere il pagamento di fr. 1000.- oltre accessori, a titolo di restituzione di un mutuo. All'udienza del 1° febbraio 2006 indetta per la discussione, la convenuta ha concluso per il rigetto dell'istanza contestando di aver ricevuto l'importo rivendicato.

B.

Con sentenza 7 aprile 2006 il Giudice di pace supplente, in considerazione delle versioni discordanti fornite dai testi proposti dalle parti, non ha ritenuto provata la conclusione di un contratto di mutuo tra le stesse e ha quindi respinto l'istanza.

C.

Con il presente tempestivo ricorso RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ignorato la deposizione di __________ che ha confermato il perfezionamento del contratto di mutuo. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2.

Il primo giudice, in sintesi, ha respinto l'istanza poiché l'istante non aveva dimostrato la conclusione di un contratto di mutuo con la convenuta. In particolare, le testimonianze fornite dalle parti non erano sufficientemente probanti dell'avvenuto prestito. Il ricorrente contesta tale conclusione rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, segnatamente la deposizione di __________ che ha confermato il perfezionamento del contratto di mutuo.

Nella fattispecie, premesso che incombeva all'istante dimostrare la concessione di un mutuo alla convenuta (art. 8 CC; Schärer/ Maurenbrecher in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 312 en. 34 ad art. 318), egli ha proposto l'escussione di un teste. Ora, dal verbale di audizione risulta che in un primo tempo __________ ha semplicemente riferito quanto raccontatogli dall'istante, ciò che esclude, su questo punto, qualsiasi valore probatorio alla sua deposizione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237). Il teste ha poi precisato di aver assistito a un colloquio tra le parti durante il quale l'istante, in modo scherzoso, ha affermato "ti ho fatto un prestito, non ho neanche la ricevuta" al che la convenuta ha risposto "è una somma modesta, potresti anche regalarmela" (verbale del 22 marzo 2006). Se ciò basta per ammettere l'esistenza di un accordo, nulla è dato di sapere con un minimo di precisione quanto al contenuto dello stesso, né tanto meno nel senso asserito dall'istante. Mancando ogni elemento affidabile circa il contenuto del contratto, la conclusione del primo giudice non può essere, quanto meno nel risultato, ritenuta arbitraria.

3.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato alcun titolo di cassazione, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Alla convenuta, che non ha presentato osservazioni, non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 aprile 2006 RI 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo a carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione a:

- ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 148 und Art. 327 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.