Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2006.87

contratto compravendita barca - fissazione del prezzo - versioni discordanti - violazione del diritto di essere sentito per rifiuto audizione teste considerato organo di fatto SA - definizione orgnano di fatto

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 aprile 2007/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 agosto 2006 presentato da

RI 1

(patrocinata dall' RA 2)

contro la sentenza emessa il 17 luglio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.40) promossa con istanza 16 giugno 2005 da

CO 1

(patrocinato dall' RA 1);

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: A. Il 6 giugno 2001 la RI 1, ditta specializzata nel commercio di imbarcazioni e articoli nautici in genere, ha acquistato da F__________ un motoscafo Windy 24 DC No. 24-1162 al prezzo di fr. 8000.–. Non avendo mai ricevuto quanto pattuito, F__________ ha ceduto il credito a CO 1. Questi, il 10 ottobre 2001, ha acquistato dalla CO 1 un motoscafo Colombo 18 Super Indios in legno al prezzo fr. 3500.– che ha posto in compensazione al menzionato credito di fr. 8000.–.

B.

Il 16 giugno 2005 CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna chiedendo la condanna della RI 1 al pagamento di fr. 4500.– oltre interessi del 5% dal 10 ottobre 2003. All'udienza dell'8 settembre 2005, indetta per la discussione, la convenuta ha concluso per il rigetto dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'istante a versargli fr. 6000.–. Essa ha in sintesi sostenuto che l'importo di fr. 3500.–, versato dall'istante quale prezzo di compravendita della motoscafo Colombo, sarebbe fittizio, mentre quello effettivo e reale era di fr. 14'000.-, importo dal quale va dedotto il valore del motoscafo Windy di fr. 8000.– donde un saldo a suo favore di, appunto, fr. 6000.–. Quali prove la convenuta ha proposto l'audizione di A__________ __________ e del figlio T__________. Con ordinanza dell'11 maggio 2006 il Pretore non ha ammesso i citati testi giacché organi di fatto della convenuta.

C.

Con sentenza 17 luglio 2006 il Pretore, ritenuto sufficientemente comprovata la tesi dell'istante secondo la quale il prezzo concordato per la vendita alla convenuta del motoscafo Colombo era di fr. 3500.– e non fr. 14 000.– come da questa preteso, ha integralmente accolto l'istanza, respingendo la domanda riconvenzionale.

D.

Con ricorso per cassazione 16 agosto 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC. La ricorrente si duole della lesione del proprio diritto di essere sentita a dipendenza della mancata audizione di A__________ e T____________________ __________ dalla stessa proposti, testi che il Pretore ha a torto considerato suoi organi di fatto basandosi su un'arbitraria valutazione delle deposizioni dei testi sentiti durante l'istruttoria. Nelle sue osservazioni 20 ottobre 2006 l'istante conclude per la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1.

Giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del Giudice di pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito non comprende infatti solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l'obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 10 e 12 ad art. 327). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.), salvo rinunciarvi ove il presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 124 I 211 consid. 4a). Egli deve altresì negare l'assunzione di quei testi per i quali il CPC esclude la testimonianza (cfr. art. 228 CPC).

2.

Secondo la ricorrente il primo giudice negandole la possibilità di sentire A__________ e T__________ ha violato il suo diritto di essere sentita. A questo proposito il primo giudice basandosi sulle deposizioni di J__________, che ha dichiarato di aver sempre trattato solo con loro, e di G__________, che per i propri acquisti e le riparazioni trattava con T__________, ha attribuito ad A__________ e al figlio T__________ la qualità di organi di fatto della convenuta.

Perché tale conclusione sia arbitraria la ricorrente non pretende né spiega, tanto più che i testi hanno evidenziato il ruolo determinante degli interessati nella gestione degli affari della convenuta (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 441 n. 3 segg.), nella quale essi avevano un ruolo effettivo al punto che la clientela si rivolgeva esclusivamente a loro per gli acquisti e per le prestazioni di tipo lavorativo (v. anche Cocchi, Testimonianza degli amministratori e degli azionisti di una società anonima parte in causa, RSPC/SZZP 1/2005, pag. 101). Del resto, anche L__________ ha confermato il ruolo decisivo e determinante di A__________ e T__________ in seno alla società. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, ai fini della qualifica dell'organo di fatto di una società, è irrilevante il fatto di sapere se questi sia anche un azionista della stessa (Cocchi, op. cit., pag. 103). Tantomeno può essere rimproverato al primo giudice di non aver sentito gli interessati per accertare il loro ruolo in seno alla società, avendo egli potuto fondare il proprio giudizio su altri elementi.

3.

Quanto al merito, il Pretore ha fondato il giudizio sulle dichiarazione della convenuta medesima, la quale aveva indicato in fr. 3500.– il prezzo di vendita del natante (doc. D) così come sulla deposizione di L__________ secondo cui il natante valeva poco o nulla poiché il fondo era marcito, tant'è che l'istante dopo averlo acquistato dalla convenuta gli ha chiesto di aiutarlo a rivenderla, ciò che questi ha fatto proponendogli un suo cliente al quale l'imbarcazione è stata venduta per € 4000.–. La ricorrente, al riguardo, nulla eccepisce sicché la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto provata la tesi dell'istante, non può essere definita arbitraria. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327 lett. e CPC, deve essere respinto.

4.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 agosto 2006 di RI 1 è respinto.

2.

Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.-- per ripetibili.

3.

Intimazione a:

– __________;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentalefondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 148, Art. 228 und Art. 327 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.