Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2007.3

ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo

Rubrum

1

Incarto n.

Lugano

30 gennaio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4/12 dicembre 2006 presentato da

RI 1

(rappresentata dal padre RI 1, )

contro la sentenza emessa il 27 novembre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Onsernone nella causa civile inappellabile (inc. n. 03/2006) promossa con istanza 2 ottobre 2006 dal

CO 1

(rappresentato dal Municipio);

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 ottobre 2006 il CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Onsernone per ottenere il pagamento di fr. 925.– oltre accessori, così come il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, rivendicati a saldo della fattura emessa il 24 giugno 2004 per i lavori di posa di una nuova condotta dell'acqua potabile per l'allacciamento alla sua proprietà;

che alle udienze del 24 ottobre e 7 novembre 2006, indette per la discussione, la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;

che con sentenza 27 novembre 2006 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ammettendo il fondamento della pretesa dell'istante sulla base della documentazione agli atti;

che con scritti 4 e 21 dicembre 2006 RI 1, rappresentata dal padre __________, è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto degli scritti 4 e 21 dicembre 2006 della ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che, infatti, la ricorrente invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si limita a contestare l'operato dell'ente pubblico,;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 4/21 dicembre 2006 di RI 1 è nullo.

2.

Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Onsernone.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 313, Art. 313bis und Art. 329 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.