Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2007.98

Oggetto di impugnativa con ricorso per cassazione - decisioni finali

Rubrum

Incarto n.

Lugano

28 novembre 2007/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19 novembre 2007 presentato nella forma dell'appello da

RI 1

contro il decreto 7 novembre 2007 emesso in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inc. IU.2007.182 (mercede dell'appaltatore) promossa con istanza 16 luglio 2007 da

CO 1

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che con istanza 16 luglio 2007 la falegnameria CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4991.15 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 7 maggio 2007 per le opere di falegname eseguite per conto della convenuta così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

che all'udienza del 18 ottobre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la corretta esecuzione delle opere così come la loro ultimazione, donde l'inesigibilità della mercede e quindi l'assenza di un valido titolo per la notifica del citato precetto esecutivo;

che la convenuta ha postulato l'annullamento e l'immediata cancellazione dell'esecuzione e ha chiesto al Pretore di esprimersi preliminarmente su tale domanda;

che con decreto emesso il 7 novembre 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la domanda poiché inammissibile;

che con ricorso per cassazione (“appello”) del 19 novembre 2007 RI 1 è insorta contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento;

e considerando

in diritto: che in virtù dell'art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei Giudici di pace e dei Pretori come istanza unica, ovvero solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327; Cocchi/ Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 34 e 35 ad art. 327);

che in concreto il decreto impugnato, con cui il primo giudice si è limitato a statuire su una domanda processuale formulata dalla convenuta senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale ma è una semplice decisione incidentale;

che tale decisione non è quindi separatamente impugnabile ma potrà, se del caso, essere contestata con la decisione finale;

che ciò posto il ricorso si rivela di primo acchito irricevibile;

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 novembre 2007 dell'avv. RI 1 è irricevibile.

2.

Gli oneri processuali, di complessivi fr. 100.–, sono posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 148, Art. 313bis, Art. 327 und Art. 331 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.