Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2010.101

Contratto di compravendita - azione ordinaria nonostante l'intestazione dell'istanza - determinante non la dicitura ma le reali intenzioni delle parti - rigetto defintivo quale conseguenza dell'accertamento del credito

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 ottobre 2010/rs

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 settembre 2010 presentato da

RI 1RI 1

contro la sentenza emessa il 1° settembre 2010 dal Giudice di pace del circolo della Riviera, nella causa n. 14C/10 (contratto di compravendita) promossa con istanza 29 aprile 2010 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che con istanza 29 aprile 2010 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Giudice di pace del circolo di Biasca per ottenere il pagamento di fr. 258.– oltre interessi del 5% dal 22 gennaio 2008 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Biasca;

che la pretesa si riferisce al pagamento di una fattura emessa per la fornitura di lenti a contatto;

che all'udienza del 1° giugno 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha contestato di avere ricevuto le lenti inviate dall'istante per posta;

che statuendo il 1° settembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante;

che con ricorso per cassazione del 16 settembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente dedotto dalla documentazione agli atti la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione, mentre nel merito contesta di aver ricevuto le lenti a contatto in questione;

che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'istante non ha promosso una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione ma un'azione creditoria ai sensi degli art. 291 segg. CPC;

che l'allegato introduttivo intitolato“istanza di rigetto opposizione“ non può aver indotto l'istante a ritenere che si trattasse di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, anche perché l'istante, oltre a richiamare gli art. 291 segg. CPC, ha espressamente chiesto la condanna del convenuto a versargli fr. 258.– oltre interessi con susseguente rigetto dell'opposizione;

che quindi, il Giudice di pace si è correttamente basato sulle reali intenzioni dell'istante intese alla condanna del convenuto al pagamento della somma litigiosa con conseguente rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al precetto esecutivo (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 340) e non solo sull'intestazione (errata) dell'istanza;

che, quindi, la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF è avvenuta in esito all'accertamento della sussistenza del credito dell'istante;

che in merito al mancato ricevimento della merce, la conclusione del Giudice di pace non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile, __________ avendo confermato sotto giuramento l'invio delle lenti al domicilio del convenuto;

che, ciò posto, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione il ricorso deve essere respinto;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2.

Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.-

già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 148, Art. 291, Art. 313bis und Art. 327 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.