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16.2010.118

Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2010.118

Data decisione, Autorità: 06.12.2010, CCC

Titolo:

Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo

ANTICIPO DELLE SPESE STRALCIO

art. 137 CPC-TI art. 312 CPC-TI art. 12 LTG

Incarto n.

16.2010.118

Lugano

6 dicembre 2010/rs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 ottobre 2010 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 6 ottobre 2010 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 55/10/Def (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 24 agosto 2010 da

CO 1;

premesso che con sentenza del 6 ottobre 2010 il Giudice di pace del circolo del Gambarogno ha rigettato in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 20. – oltre accessori, l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso di un importo di fr. 270.– oltre accessori;

preso atto che il 27 ottobre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

rammentato che il 9 novembre 2010 il ricorrente è stato invitato a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 100.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

accertato che l'ordinanza, spedita con invio raccomandato 9 novembre 2010 con dichiarazione di ricevuta di ritorno, è stata recapitata al destinatario l'11 novembre 2010;

constatato che nessun pagamento risulta essere intervenuto finora, né il ricorrente consta avere chiesto – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC);

ritenuto che in tali circostanze il ricorso sfugge a qualsiasi esame;

considerato che gli oneri processuali andrebbero a carico di chi li ha provocati, ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta: 1. Il ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 137 und Art. 312 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.