Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2010.28

Indennità per diritto di riposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

2 aprile 2010/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 febbraio 2010 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 5 febbraio 2010 dal Giudice di pace supplente del circolo di Lugano est nella causa n. 73/2009 (indennità per “diritto di riposizione”) promossa con istanza 8 novembre 2009 nei confronti di

CO 1 ;

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che con istanza 8 novembre 2009 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano est per ottenere il pagamento di fr. 800.–, quale indennità per l'utilizzo da parte del convenuto della sua proprietà come passaggio e deposito di materiale durante lavori di ristrutturazione della sua abitazione per la durata di due anni;

che all'udienza del 16 dicembre 2009, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza non avendo concordato con la vicina nessun indennizzo;

che statuendo il 5 febbraio 2010 il giudice di pace supplente ha respinto l'istanza non avendo l'istante provato l'esistenza del credito rivendicato, in particolare un accordo sul versamento di

un'indennità per l'utilizzo del suo fondo;

che il 16 febbraio 2010RI 1si è rivolta al Giudice di pace contestando il predetto giudizio;

che l'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, pena nullità (cpv. 3) deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

che in concreto il contenuto dello scritto 16 febbraio 2010 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria richiesta di pagamento di un’indennità per l'utilizzo, peraltro dalla stessa autorizzato, del suo fondo quale passaggio;

che così facendo la ricorrente non dimostra perché la conclusione del primo giudice secondo cui essa non ha provato di avere un credito nei confronti del convenuto, in particolare a quale titolo avendo pacificamente ammesso di non aver mai pattuito nessun accordo con il vicino sul versamento di un'indennità per il passaggio sul suo fondo, sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile;

che la proposta di assumere un teste in questa sede è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti la facoltà di addurre in cassazione nuovi fatti, prove ed eccezioni, ma doveva se del caso essere formalizzata davanti al Giudice di pace in occasione dell'udienza di discussione;

che l'eventuale violazione da parte del vicino delle distanze legali per la messa a dimora di una siepe (art. 139 LAC), esula dall'oggetto della presente lite ma va sottoposta al giudice competente nei modi previsti dall'ordinamento processuale;

che mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

;


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 148, Art. 313bis, Art. 321, Art. 329 und Art. 331 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur l’administration des communes, Art. 139 — der Erlass wurde am 19. August 2025 erneut konsolidiert.