Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2010.58

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione imposta comunale prodotta a valere quale titolo esecutivo - spese esecutive - chi assume le spese in caso di pagamento dell'importo prima della notifica del PE - ripartizione spese e ripetibili in caso di mancata opposizione al ricorso

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 novembre 2010/rs

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 giugno 2010 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 7 giugno 2010 dal Giudice di pace del circolo di Sonvico, nella causa n. 22/10 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 5 maggio 2010 dal

CO 1

(rappresentato dalla,)

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che con istanza del 5 maggio 2010 il CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Sonvico di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 995.15 oltre accessori a titolo di imposta comunale 2007 (fr. 876.–), interessi di ritardo (fr. 59.15) e spese di diffida (fr. 60.–);

che a sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto la decisione di tassazione 5 novembre 2008 concernente l'imposta cantonale 2007, il calcolo dell'imponibile di identica data, il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2007 del 30 novembre 2008 e il successivo richiamo di pagamento 28 febbraio 2009, così come la diffida di pagamento 30 aprile 2009, tutti muniti dell'attestazione del loro passaggio in giudicato, oltre al dettaglio degli interessi di ritardo del 23 aprile 2010;

che all'udienza del 1° giugno 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di avere già pagato l'imposta comunale rivendicata, salvo gli interessi di ritardo riconosciuti, mentre ha contestato di dover pagare le tasse di diffida, le spese esecutive e le spese di giustizia poste a suo carico;

che statuendo il 7 giugno 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, avendo il convenuto comprovato il pagamento dell'imposta comunale di fr. 876.– ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 187.65 corrispondenti agli interessi di mora (fr. 72.65), alle spese di diffida (fr. 60.–) e alle spese esecutive (fr. 55.–);

che con ricorso per cassazione del 18 giugno 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo posto a suo carico le spese esecutive, le tasse di diffida e gli oneri processuali nonostante il suo pagamento sia intervenuto prima della notifica del precetto esecutivo;

che con scritto 22 luglio 2010 __________ ha proposto il rigetto del ricorso;

e considerando

in diritto: che le osservazioni del CO 1 sono state presentate da un persona non abilitata alla rappresentanza davanti a questa Camera e sono pertanto irricevibili;

che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF

(D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);

che nella fattispecie non è in discussione il carattere esecutivo della documentazione prodotta dall'istante a sostegno della sua richiesta di pagamento dell'imposta comunale 2007 (cfr. art. 244 cpv. 3 LT secondo il quale le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive);

che controverso è unicamente il fatto di sapere se il convenuto, che ha provato di aver pagato l'imposta comunale di fr. 876.– l'8 aprile 2010, sia debitore oltre che degli interessi di ritardo dallo stesso riconosciuti e peraltro dovuti sulla base della Legge tributaria, anche delle spese di diffida, di quelle esecutive e di quelle processuali di prima sede;

che per quanto attiene all'importo di fr. 60.– per spese di diffida, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice per le stesse non sussiste alcun valido titolo esecutivo trattandosi delle spese emesse dalla ditta di incasso alla quale l'ente pubblico si è rivolto;

che in merito alle spese esecutive, in linea di principio il debitore deve assumersi tutte le spese d'esecuzione anticipate dal creditore per il recupero del suo credito (art. 68 LEF), ovvero quelle maturate dalla notifica del precetto esecutivo fino al termine dell'esecuzione (Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 4 e 34 ad art. 68; D. Staehelin, op. cit., n. 16 ad art. 68; AJP 2/1994 pag. 261; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 8 ad art. 68);

che in concreto, l'ente pubblico non ha contestato l'avvenuto pagamento del credito fiscale l'8 aprile 2010, ovvero prima che esso procedesse nei confronti del convenuto in via esecutiva;

che pertanto, qualora avesse verificato la situazione debitoria del contribuente prima di procedere nei suoi confronti, l'istante avrebbe potuto evitare dette spese, che non possono quindi essere tutte poste a carico del convenuto, salvo quelle necessarie all'incasso degli interessi di mora dovuti e riconosciuti (fr. 59.15), ovvero fr. 17.– (fr. 7.– per la tassa prevista dall'art. 16 cpv. 1 OTLEF e fr. 10.– per le spese postali di notifica del precetto sulla base dell'art. 13 cpv. 1 OTLEF);

che quindi l'istanza andava accolta limitatamente all'importo di fr. 59.15;

che accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera;

che la tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);

che il CO 1 però ha introdotto osservazioni che non possono essere prese in considerazione, e va trattato come se fosse rimasto silente;

che chi non reagisce a un ricorso non si vede assegnare ripetibili in caso di vittoria, ma nemmeno si vede condannare alla rifusione di ripetibili in caso di sconfitta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente: sentenza 4P.7/1999 del Tribunale federale del 4 maggio 1999, consid. 5);

che in mancanza di una valida resistenza dell'istante le spese di secondo grado rimangono a carico di chi ha adito la Camera, fermo restando che per quanto possibile la tassa di giustizia va moderata;

che gli oneri processuali per la procedura davanti al primo giudice seguono la soccombenza reciproca delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 7 giugno 2010 del Giudice di pace del circolo di Sonvico è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 59.15, oltre a fr. 17.– di spese esecutive.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico per fr. 95.– mentre la rimanenza è posta a carico del convenuto.

II. Gli oneri di questa sede, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 50.–

b) spese fr. 20.–

fr. 70.–

sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione a:

;

,.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 68 und Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 148 und Art. 332 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Art. 244 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2010; der Erlass wurde am 1. März 2012, 28. Dezember 2012, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 13 und Art. 16 — der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2016, 1. Februar 2016, 1. Januar 2019, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.