Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2015.86

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti – espulsione del conduttore – esigenze di motivazione del reclamo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

11 gennaio 2016/jh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 22 dicembre 2015 presentato da

RE 1 e RE 2

contro la decisione emessa il 17 dicembre 2015 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2015.725 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa con istanza del 12 novembre 2015 dalla

CO 1

(rappresentata da RA 1);

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che con istanza del 12 novembre 2015, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la società CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la riconsegna di un posteggio (n. 17 in Via __________ a __________) concesso in locazione a RE 1 e RE 2, così come il pagamento di un'indennità fino al giorno dell'effettiva espulsione (inc. SO.2015.725);

che lo stesso giorno la società __________ SA si è anch'essa rivolta al medesimo Pretore, affinché decretasse l'espulsione di RE 1 e RE 2 da un appartamento situato in uno stabile in Via __________ a __________ (inc. SO.2015.722);

che alle udienza del 17 dicembre 2015, indette per la discussione, i convenuti non si sono opposti alle istanze;


che statuendo lo stesso giorno, il Pretore aggiunto ha ordinato ai convenuti di mettere a libera disposizione dell'istante entro il 31 dicembre 2015 il posteggio da loro occupato, disponendone l'esecuzione effettiva con le comminatorie di rito, condannandoli nel contempo al pagamento di fr. 80.– per l'occupazione abusiva e ponendo a loro carico gli oneri processuali di fr. 100.– e un'indennità per ripetibili a favore dell'istante di fr. 200.–;

che con decisione del medesimo giorno il Pretore aggiunto ha altresì ordinato l'espulsione dei convenuti anche dall'appartamento di Via __________ da loro occupato, disponendone l'esecuzione effettiva con le comminatorie di rito, condannandoli nel contempo al pagamento di fr. 2260.– per l'occupazione abusiva e ponendo a loro carico gli oneri processuali di fr. 200.– e un'indennità per ripetibili a favore dell'istante di fr. 250.–;

che il 22 dicembre 2015 RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un “reclamo scritto”, allegando la decisione di cui all'inc. SO.2015.725;

che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità;

che in concreto i reclamanti si limitano a fare “reclamo scritto”, ma non adducono alcun motivo a sostegno del loro reclamo, né tantomeno esprimono una sola critica nei confronti della decisione del Pretore;

che esaurendosi praticamente in una dichiarazione di reclamo, il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione a:

–e;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 106, Art. 107, Art. 320 und Art. 321 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.