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16.2018.68

Reclamo per ritardata giustizia: privo d'oggetto

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2018.68

Data decisione, Autorità: 11.03.2019, CCR

Titolo:

Reclamo per ritardata giustizia: privo d'oggetto

DENEGATA O RITARDATA GIUSTIZIA DIREZIONE DEL PROCESSO RECLAMO

art. 319 let. c CPC

Incarto n.

16.2018.68

Lugano

11 marzo 2019/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 17 dicembre 2018 presentato da

RE titolare della ditta individuale “”

nei confronti del

Giudice di pace del Circolo di

nella causa n. 0016-2016-O (azione creditoria) da lui promossa con petizione del 17 novembre 2016 nei confronti del

CO 1,

premesso che nell'ambito di un'azione promossa il 17 novembre 2016 da RE 1 nei confronti del Municipio di CO 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di __________ volta all'incasso di fr. 4860.– per prestazioni funerarie in favore di una persona deceduta senza lasciare risorse sufficienti, alla fine dell'udienza del 7 marzo 2017 indetta per il dibattimento il Giudice di pace ha indicato che “emetterà la decisione”;

preso atto che con reclamo per ritardata giustizia del 17 dicembre 2018 RE 1si è rivolto a questa Camera chiedendo di ordinare al Giudice di pace di emanare la decisione;

accertato che il 27 febbraio 2019 il Giudice di pace ha trasmesso a questa Camera copia della decisione in questione;

considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;

ritenuto che le particolarità del caso inducono a non riscuotere spese processuali;

stabilito che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di un legale né rendendo verosimile di aver dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante;

decreta: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– Giudice di pace del circolo di .

Comunicazione al .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 95 und Art. 319 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.