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16.2019.17

Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2019.17

Data decisione, Autorità: 16.05.2019, CCR

Titolo:

Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

ANTICIPO

art. 101 cpv. 3 CPC art. 106 cpv. 1 CPC

Incarto n.

16.2019.17

Lugano

16 maggio 2019/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 28 febbraio 2019 presentato da

RE

(rappresentato dalla PA 1 )

contro la sentenza emessa il 22 gennaio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 75C18PE (mutuo) promossa nei suoi confronti con istanza 25 settembre 2019 da

CO

(patrocinato dall'avv. PA 2 ),

premesso che con decisione del 22 gennaio 2019 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha condannato RE 1CO 1 fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2017 a titolo di restituzione di un mutuo;

preso atto che contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio 2019 per ottenerne la riforma nel senso di respingere la petizione;

rammentato che il 14 marzo 2019 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 1° aprile successivo la somma di fr. 500.– in sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

ricordato che una richiesta del reclamante de 27 marzo 2019 intesa all'esenzione delle spese è stata respinta da questa Camera con decisione del 2 aprile 2019;

constatato che il 3 aprile 2019 al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 19 aprile 2019 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo;

stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– avv. .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 101 und Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.