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16.2024.10

Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2024.10

Data decisione, Autorità: 18.04.2024, CCR

Titolo:

Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo

ANTICIPO IRRICEVIBILITÀ

art. 101 cpv. 3 CPC

Incarto n.

16.2024.10

Lugano,

18 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 6 marzo 2024 presentato da

RE contro la decisione emessa il 27 febbraio 2024 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2024.6 (espulsione del conduttore) promossa con istanza del 3 gennaio 2024 dalla

CO 1 Chiasso

(rappresentata dalla C__________ ),

premesso che con sentenza del 27 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a RE 1di liberare entro l'8 marzo seguente due posteggi esterni (n. __________4 e __________5) situati a __________ appartenenti alla CO 1, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 100.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili;

preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2024 in cui chiede sostanzialmente di concedere una dilazione del termine per liberare i due posteggi;

rammentato che il 13 marzo 2024 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 29 marzo successivo la somma di fr. 150.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 2 aprile 2022 è stato impartito al reclamante un ultimo termine improrogabile fino al 15 aprile seguente per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 04.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2024; der Erlass wurde am 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 101, Art. 106 und Art. 107 — gelesen in der Fassung vom 1. September 2023; der Erlass wurde am 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.