Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

30.2002.47

30.2002.47

Rubrum

Incarto n.
30.2002.47/AMM

02 1218/603

Bellinzona

27 febbraio 2003

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 maggio 2002 presentato da

_______ _______ _______, _______

(patrocinata dall'avv. _______ _______, _______)

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

viste le osservazioni del 29 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha inflitto a _______ _______ _______ una multa di fr. 600.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.–, per avere essa "lavorato in qualità di collaboratrice domestica, dal 1.7.1998 al 13.9.2001, con una frequenza settimanale di 3 ore, alle dipendenze del signor _______ _______, _______, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 6 marzo 2002);

che contro tale risoluzione _______ _______ _______ è insorta con un ricorso del 13 maggio 2002 in cui chiede di prescindere dalla multa o, se non altro, di ridurne l'entità;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato come collaboratrice domestica a _______ sprovvista di regolare autorizzazione;

che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di aver agito in buona fede, di avere svolto soltanto poche ore di lavoro settimanali, così come di avere poi ottenuto un'estensione del permesso di lavoro all'attività in questione, circostanze che – a suo dire – giustificano l'esenzione da ogni pena o, quanto meno, una riduzione della multa;

che l'eventuale buona fede dell'interessata non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che l'esistenza di "un permesso per confinanti (tipo 'G'), quale collaboratrice domestica presso un'altra famiglia" (ricorso, pag. 2 nel mezzo), non esimeva quindi la ricorrente dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione prima di cominciare la cennata attività lucrativa;

che neppure la saltuarietà del lavoro e il successivo ottenimento del permesso bastano, da sé soli, a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;

che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche osservazioni del 29 maggio 2002, pag. 2 in alto);

che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.– sono a carico della ricorrente.

3.

Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4.

Intimazione a:

_______ _______ _______, per il tramite dell'avv. _______ _______, _______,

– avv. _______ _______, _______,

– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.

Il giudice: La segretaria:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 333 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2002; der Erlass wurde am 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2003; der Erlass wurde am 1. November 2003, 1. November 2004, 1. Januar 2005, 1. November 2005, 1. April 2006, 29. Mai 2006, 1. November 2006, 1. Januar 2007 und 1. November 2007 erneut konsolidiert.