Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

30.2009.108

Incenerimento illecito di legname di scarto da cantiere

Rubrum

Incarto n.

2889/UPA

Bellinzona

22 dicembre 2010

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giuseppe Gianella in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 aprile 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione 23 marzo 2009 n. 2889/UPA emessa d CRTE 1

viste le osservazioni 12 maggio 2009 presentate dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

A.

CRTE 1 (SPAAS) con decisione 23 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 950.- oltre a tasse e spese per un totale di fr. 160.-, per aver proceduto all’incenerimento illecito di almeno 80 kg di legname di scarto da cantiere allo scopo di “fare un po’ di pulizia”, nella località __________ a __________ (con riferimento al rapporto di contravvenzione 20 febbraio 2009).

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 30c cpv. 2 e 61 lett. f LPAmb; art. 1, 26a e allegato 5 cifra 31 cpv. 1 e 2 OlAt; art. 27 cpv. 2 LALPAmb; art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb.

B.

Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una sensibile riduzione della multa.

C.

La Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.

L’art. 30c cpv. 2 LPAmb impone che i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.

Scopo dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico – come pure, del resto, della Legge sulla protezione dell’ambiente – è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art. 1 OIAt). L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

A norma della cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt, negli impianti alimentati con legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3 cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali impianti.

Per la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere: la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett. c).

Secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, invece, non sono considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1.

Non sono inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (cifra 1), i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo (cifra 2), i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a (cifra 3).

Chiunque intenzionalmente incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito con la multa (art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb, nella versione in vigore fino al 31 luglio 2010). Se l’autore ha agito per negligenza, è punibile con la multa (cpv. 2). Il tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 3).

3.

Nel presente caso, la SPAAS – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver incenerito illecitamente almeno 80 kg di scarti di legna da cantiere e di imballaggi.

La decisione impugnata si fonda sul rapporto di “contestazione emissioni eccessive” di data 11 febbraio 2009 allestito dalla Polizia comunale di __________, intervenuta in loco, dal quale risulta che il materiale bruciato è qualificato come “scarti di legna da cantiere”, circostanza desumibile dalla documentazione fotografica acclusa al rapporto e, del resto, perfettamente compatibile con il luogo dove è avvenuto l’incenerimento.

4.

L’insorgente nel ricorso afferma che: “non intendevo assolutamente incenerire degli scarti di legname, ma a causa della giornata piovosa e fredda, per scaldarci, stavo bruciando del legname pulito di pino (fodere di cantiere e pezzi di travetti), sotto controllo ed all’interno di due bidoni di ferro”. L’insorgente sostiene dunque di aver agito in completa buona fede, bruciando unicamente il legname considerato non trattato e quindi non inquinante. Per tutte queste ragioni chiede che la multa venga sensibilmente ridotta.

5.

Tale affermazione è in contrasto con quanto asserito dal ricorrente nel verbale redatto dalla polizia subito dopo i fatti e da lui sottoscritto. In quella sede, egli ha infatti dichiarato che “per fare un po’ di pulizia decidevo di bruciare alcuni scarti legnosi”. La versione secondo la quale l’incenerimento di legno di scarto aveva come scopo scaldarsi, non convince né la SPAAS né codesto giudice, sia per l’orario (all’imbrunire) sia in quanto sarebbe stato sufficiente un solo fuoco e non due come è stato constatato. In definitiva, considerato il luogo dove è stato incenerito e la documentazione fotografica in atti, il materiale incenerito deve essere qualificato come scarto di legna da cantiere, il cui smaltimento al di fuori degli appositi impianti è contrario all’art. 30c cpv. 2 LPAmb, poiché non si tratta di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini.

6.

Per quanto attiene all’ammontare della multa, occorre esaminare se la stessa è ossequiosa dei principi della proporzionalità e della legalità, ritenuto che la sua commisurazione dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità dell’infrazione.

Giova rilevare che la pena, oltre ad avere una natura punitiva, mira ad avere un effetto deterrente rispetto alla possibilità di una reiterazione della violazione sanzionata.

È altresì importante differenziare tra lo smaltimento illegale di rifiuti commesso intenzionalmente o per negligenza. Nel presente caso, non vi sono indizi che permettano di concludere che l’insorgente avesse l’intenzione di smaltire in modo illecito del legname. Allo stesso tempo, il ricorrente è un professionista del mestiere da anni e quindi avrebbe dovuto conoscere l’illiceità del suo agire.

Tutto ciò considerato, la multa inflitta risulta essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Essa appare adeguata a dissuadere l’insorgente dal commettere ulteriori infrazioni. Per il resto, egli non evoca altre circostanze che giustifichino una riduzione della multa.

7.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 30c cpv. 2 e 61 lettera f LPAmb; art. 1 e 26a, cifra 521 e segg. dell’allegato 3 e cifra 31 dell’allegato 5 dell’OIAt; art. 1 e segg. LPContr,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 95, Art. 97 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Luftreinhalte-Verordnung, Art. 1 und Art. 26a — gelesen in der Fassung vom 15. Juli 2010; der Erlass wurde am 4. Februar 2014, 16. November 2015, 1. Januar 2016, 1. August 2016, 1. April 2017, 1. Januar 2018, 24. April 2018, 1. Juni 2018, 11. Dezember 2018, 16. April 2019, 1. April 2020, 30. November 2021, 1. Januar 2022, 1. Oktober 2022, 1. Januar 2023, 1. Januar 2024, 9. Juli 2025, 1. September 2025, 1. Januar 2026 und 1. August 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la protecziun da l’ambient, Art. 30c und Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2010; der Erlass wurde am 1. November 2013, 1. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. April 2015, 1. August 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 1. April 2026 und 1. August 2026 erneut konsolidiert.