Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

30.2009.232

Notificare in ritardo, al competente Ufficio regionale degli stranieri, il cambio di località

Rubrum

Incarto n.

09 293/406

Bellinzona

29 aprile 2011

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Mariano Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 2 ottobre 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione 18 settembre 2009 n. 09 293/406 emessa d CRTE 1

viste le osservazioni 15 ottobre 2009 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

A.

CRTE 1 con decisione __________ 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha provveduto il __________2008 a notificare, al competente Ufficio regionale degli stranieri, il cambio località (da __________ a __________) avvenuto il __________2008. La domanda doveva essere inoltrata entro 14 giorni dall’effettivo cambiamento” (con riferimento al rapporto di contravvenzione 13 maggio 2009).

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 12 cpv. 2, 15, 120 cpv. 1 lett. a LStr; 15 cpv. 1 OASA.

B.

Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C.

La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

2.

Per l’art. 12 cpv. 2 LStr, se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l’autorità competente per il nuovo luogo di residenza. Nel contempo, lo straniero titolare di un permesso deve notificare all’autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l’estero (art. 15 LStr).

L’art. 15 cpv. 1 OASA specifica che se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi, entro 14 giorni, presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza secondo gli art. 10-16 LStr è punito con una multa (art. 120 cpv. 1 lett. a).

3.

La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera alla ricorrente – in applicazione delle predette disposizioni – di aver notificato al competente Ufficio regionale degli stranieri il cambio di località oltre il termine di 14 giorni dall’effettivo cambiamento.

Nella decisione l’autorità osserva come “quanto indicato in sede di giustificazione permette unicamente di accordare una riduzione sull’importo (della multa).

4.

La ricorrente richiede l’annullamento della multa, appellandosi in sostanza alla sua buona fede. In particolare, asserisce quanto segue:

“Già nella precedente lettera mi sono scusata per il ritardo nel quale sono incappata, voglio però ribadire che di questo termine di comunicazione non ero a conoscenza, in quanto non sono stata messa in condizione di conoscerlo. Sono nata e cresciuta in Ticino, mi sento a casa mia e certo non straniera, ogni mia azione è quindi dettata dalla buona fede.

Voglio quindi ribadire che sul libretto stranieri è scritta unicamente la frase: “In caso di trasferimento in un altro Comune, Cantone o all’estero occorre notificare la partenza alle autorità del luogo di dimora attuale”; senza quindi nessun termine. Sul foglio delle avvertenze per i titolari di un permesso C, l’unico in nostro possesso, al punto 4 (…) risulta la frase: “Qualsiasi cambiamento di indirizzo… …, deve essere notificato entro 30 giorni all’Ufficio regionale degli stranieri (URS) competente”. In base anche a queste avvertenze la mia notifica di cambio di domicilio sarebbe al massimo di quindici giorni”.

5.

Anzitutto, va detto che le giustificazioni addotte dalla ricorrente non sono tali da esimerla da ogni e qualsivoglia responsabilità, poiché la buona fede – ancorché non contestata – non è liberatoria e l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa).

Commette per negligenza una contravvenzione colui che per un’imprevidenza colpevole non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto, ritenuto che l’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 1 e 2 CP).

In concreto, il torto della ricorrente è stato quello di non essersi informata sulla normativa vigente al momento del trasferimento, in vigore dal 1° gennaio 2008 e lungamente discussa, si tratta quindi di una sua negligenza, punibile a norma dell’art. 120 cpv. 1 lett. a LStr con la multa. Il grado della colpa è attenuato dall’aver fatto riferimento alle avvertenze per i cittadini stranieri titolari di un permesso C in suo possesso, emesse sotto la vigenza della precedente normativa, le quali facevano riferimento a un termine di 30 giorni. Nonostante ciò, la stessa ha presentato il permesso oltre 30 giorni dopo il trasferimento; in altri termini, anche sotto l’egida della vecchia normativa la notifica sarebbe stata tardiva. Come riportato nella decisione impugnata, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha tenuto conto di quanto indicato in sede di giustificazione dalla ricorrente comminando una multa già di per sé contenuta.

6.

La multa inflitta è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla lieve entità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa (negligenza) e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto. L’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 vLPContr); tuttavia, tenuto conto della particolarità della fattispecie, questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri.

per questi motivi, visti gli art.12 cpv. 3, 104, 333 cpv. 1 CP; 12, 15, 120 cpv. 1 lett. a LStr; 15 cpv. 1 OASA; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 15 — gelesen in der Fassung vom 24. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 1. Dezember 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. September 2014, 1. November 2014, 1. Januar 2015, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 1. September 2015, 15. Oktober 2015, 1. Januar 2016, 16. Mai 2016, 1. August 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 12. März 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. Dezember 2025, 1. Januar 2026, 22. April 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch penal svizzer, Art. 12, Art. 104 und Art. 333 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 95, Art. 97 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.