Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

30.2009.29

Omettere, in qualità di datore di lavoro, di fornire le informazioni richieste alla Cassa di disoccupazione

Rubrum

Incarto n.

2009-05-908

Bellinzona

10 maggio 2010

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 gennaio 2009 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 16 gennaio 2009 n. 2009-05-908 emessa dallCRTE 1

viste le osservazioni 26 febbraio 2009 presentate dall’CRTE 1, ;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

A.

L’CRTE 1 con decisione 16 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 – responsabile dell’__________ – una multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha omesso, senza alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere la ‘tabella per stipendio ad ore in mancanza di buste paga’ nonché di fornire le informazioni richieste, violando così i propri obblighi”.

L’infrazione risale al periodo novembre 2008.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA.

B.

Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

C.

L’ nelle osservazioni 26 febbraio 2009 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.

Per l’art. 20 cpv. 2 LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.

L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

Chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la multa fino a fr. 5'000.-, purché non si tratti di una fattispecie di cui
all’art. 105 (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI), ciò che non si realizza nel caso concreto.

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una ditta individuale le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI, il quale, si noti per inciso, costituisce una norma di competenza riguardante aspetti formali, per cui non necessita di essere menzionata nella decisione).

3.

’CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’interessato per non aver debitamente compilato e trasmesso la ‘tabella per stipendio ad ore in mancanza di buste paga’ in relazione all’attività lavorativa svolta dall’assicurata __________.

4.

L’insorgente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli. Sostiene di aver dato seguito alla richiesta in rassegna in data 3 novembre 2008, dopo aver contattato telefonicamente il funzionario incaricato, illustrandogli la situazione e il comportamento dell’assicurata, come già avvenuto contestualmente alla precedente richiesta di fornire l’attestato del datore di lavoro. A sostegno del suo assunto egli acclude al gravame fotocopia delle varie richieste pervenutegli dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e della documentazione da lui compilata e ritornata, tra cui la “tabella per stipendio a ore in mancanza di buste paga”.

5.

In concreto, da un primo esame degli atti sembra che l’addebito mosso al ricorrente risulti fondato, non avendo egli fornito alcun giustificativo circa l’avvenuto invio della tabella, che non figura tra la documentazione in possesso dell’autorità; sorprende inoltre che egli non abbia reagito al rapporto di contravvenzione intimatogli per raccomandata (regolarmente ritirata) il 5 dicembre 2008 dall’CRTE 1, laddove avrebbe avuto la facoltà di inoltrare osservazioni per chiarire la sua posizione (ancorché non vi sia alcun obbligo in tal senso).

Sebbene l’atteggiamento testé evocato – sul quale non fornisce ulteriori spiegazioni nel gravame – possa a prima vista destare qualche perplessità, in concreto non può essere escluso ogni oltre ragionevole dubbio che l’insorgente abbia effettivamente dato seguito alla richiesta di fornire informazioni nei termini imposti. Non può infatti essere disatteso che le affermazioni addotte nel gravame trovano in gran parte conferma nella documentazione da lui prodotta (v’è poi da credere che l’atteggiamento passivo sopradescritto possa trovare fondamento nella situazione esasperante legata all’esperienza negativa vissuta con l’assunzione dell’apprendista).

In primo luogo, egli afferma, conformemente al vero, di aver ricevuto una prima richiesta di voler produrre l’attestato di lavoro priva delle generalità della persona richiedente (lettera 29 settembre e raccomandata 9 ottobre 2008, quest’ultima prodotta con il gravame). Soggiunge che, dopo aver contattato telefonicamente il funzionario incaricato spiegandogli la situazione (ovvero che l’apprendista aveva lavorato un mese e mezzo, dopo di che è rimasta assente per un infortunio avvenuto poco prima della stipula del contratto e a lui sottaciuto), la richiesta dell’Ufficio è stata completata con il nominativo della dipendente, circostanza che risulta dalla raccomandata 16 ottobre 2008 da lui prodotta. Egli afferma quindi di aver ritornato il formulario richiesto alla Cassa, ciò che si evince dal timbro recante la dicitura CCAD apposto sull’attestato prodotto sub. doc. 3 dall’autorità di prima istanza, da cui emerge in effetti che l’assicurata ha iniziato il 1° settembre 2007 e ha terminato il 19 ottobre 2007, percependo fr. 1'850.-. Egli asserisce di aver ricevuto l’ulteriore richiesta 29 ottobre 2008, oggetto del presente procedimento, di aver preso contatto con il funzionario preposto, informandolo “nuovamente” della situazione e del comportamento dell’interessata e di aver quindi ritornato il formulario in data 3 novembre 2008. Sebbene il documento, prodotto in fotocopia col gravame, non rechi né la sua firma né il timbro da lui generalmente utilizzato (cfr. altri formulari), questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente violato il suo obbligo di fornire informazioni.

D’altra parte, a ben vedere, già dopo l’inoltro del formulario “attestato del datore di lavoro” e del contratto di tirocinio, la Cassa disponeva delle informazioni richieste, informazioni che il successivo formulario “tabelle per stipendio a ore in mancanza di buste paga” altro non fa che confermare.

In siffatte evenienze, dopo aver vagliato gli atti istruttori, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata.

Visto l’esito del gravame non si non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 20, Art. 88, Art. 106 und Art. 107 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 26. September 2020, 1. Januar 2021, 20. März 2021, 1. Juli 2021, 18. Dezember 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2025, 27. September 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il dretg penal administrativ, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Januar 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 28 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.