Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

40.2002.3

40.2002.3

Rubrum

Incarto n.
40.2002.3/AMM

BU 103556

Bellinzona

30 gennaio 2003

Decreto di stralcio

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

richiamata l'opposizione del 3 settembre 1998 sollevata dalla

__________ __________ & __________. __________, __________

al decreto penale BU __________ di data 12 febbraio 1998 della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, con cui è stata proposta la condanna della prevenuta alla multa di fr. 300.–, così come al pagamento della tassa di decisione di fr. 100.– e delle tasse di stesura di fr. 10.–,

per avere omesso d'inoltrare il rendiconto concernente il 2° trimestre 1997, reato previsto dall'art. 61 cpv. 1 lett. a OIVA;

considerato che per l'art. 67 cpv. 1 LDPA contro il decreto penale l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione;

che in assenza di opposizione entro il termine legale il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 LDPA);

che in concreto il decreto penale del 12 febbraio 1998, intimato per raccomandata, è stato ritirato dalla prevenuta il 16 febbraio 1998, come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 30 novembre 1998 dall'ufficio postale di __________ (doc. 1, foglio 2);

che l'opposizione interposta dall'accusata, datata 3 settembre 1998 (doc. 2), è dunque manifestamente tardiva;

che l'interessata non ha mai negato del resto l'intempestività dell'opposizione, l'amministratrice unica limitandosi a far valere che "sono stata ammalata e non ho aperto la posta per parecchio tempo" (opposizione, pag. 1 in alto);

che nella sua richiesta di giudizio del 28 dicembre 1998 la prevenuta ha soggiunto come "abbiamo sempre lavorato duro per venti anni e credeteci, alla nostra età è difficile sopportare una situazione come la nostra (per questo non abbiamo provveduto tempestivamente a presentare il ricorso)" (doc. 4, pag. 2 in alto);

che a ragione la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, con decisione penale del 3 settembre 1998, non è quindi entrata nel merito dell'opposizione e ha ritenuto che il decreto penale fosse passato in giudicato;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza;

che data la precaria situazione finanziaria esposta dalla prevenuta nei memoriali del 3 settembre e del 28 dicembre 1998 si giustifica, in via eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse e spese;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 67 e 73 segg. LDPA,

decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto penale BU __________del 12 febbraio 1998 diventa esecutivo.

2.

L'incarto è ritornato alla Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, per quanto di sua competenza.

3.

Non si prelevano né tasse né spese.

4.

Intimazione a:

– __________ __________ & __________. __________, Via __________ __________ __________, __________;

– Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________;

– Ministero pubblico, __________;

– Procuratore generale della Confederazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Mehrwertsteuerverordnung, Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2002; der Erlass wurde am 1. Januar 2004, 1. Januar 2005, 1. Juli 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. Januar 2012, 1. Januar 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Mai 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 30. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. April 2019, 22. Juni 2020, 19. Januar 2021, 28. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. März 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Bearbeitung von Flugpassagierdaten zur Bekämpfung von terroristischen und anderen schweren Straftaten, Art. 67 und Art. 73 — der Erlass wurde am 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.