Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2004.369

istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 novembre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.10/3.11.2004 presentata dal

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare e ricevere copia di un verbale d’interrogatorio e di un rapporto dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico (inc. MP __________);

preso atto dell’avviso favorevole espresso dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti con lo scritto 4.11.2004, con il quale trasmetteva la richiesta dell’istante a questa Camera;

preso atto del preavviso favorevole del 9/11.11.2004 espresso dalla PI 2;

preso atto delle osservazioni 11/12.11.2004 di __________ PI 1, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il IS 1, per il tramite del proprio cancelliere, ha richiesto copia di due documenti (un verbale d’interroga-torio di __________ PI 1 del 13.6.2002 ed il rapporto dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico del 12.9.2003) in relazione ad un processo pendente tra __________ e __________ presso il tribunale richiedente.

2.

Le parti interpellate hanno dato il loro assenso o si sono rimesse al giudizio di questa Camera: nessuno si è opposto alla trasmissione degli atti.

3.

Giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.

5.

Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i due documenti richiesti (il verbale di __________ PI 1 del 13.6.2002 ed il rapporto dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico del 12.9.2003, entrambi estratti dall’incarto MP __________) sono trasmessi al tribunale richiedente dal Ministero Pubblico e per esso dal procuratore pubblico competente.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate, ritenuto che può recuperarle a carico delle parti.

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, e la LTG per le spese,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

1 patrocinato da: PA 1

2. PI 2

2 patrocinato da: PA 2

3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.