Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2005.425

istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 gennaio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/14.12.2005 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere copia degli interrogatori del fiduciario PI 2 nel quadro del procedimento penale conclusosi con decisione di non luogo a procedere NLP __________;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico e che quest’ultimo l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;

richiamate le osservazioni 12.12.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che dà il proprio consenso all’accesso agli atti;

richiamate altresì le osservazioni 23/27.12.2005 del patrocinatore di PI 2, che si oppone alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.Nel quadro del procedimento penale a carico dei responsabili della __________ SA (inc. MP __________), il fiduciario PI 2 è stato sentito in due occasioni, il 12.4.2002 ed il 29.1.2004, la prima volta alla presenza dell’ispettore __________ __________. Il procedimento si è concluso con decisione di non luogo a procedere 18.2.2005, NLP __________. A seguito di questa decisione, il Consiglio di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha chiesto, con lettera 6.12.2005, copia dei due verbali di PI 2.

2.Come esposto in entrata, all’accordo del procuratore pubblico si contrappone l’opposizione del patrocinatore di PI 2. Questi sostiene anzitutto che la richiesta del Consiglio di vigilanza non è motivata; ritiene poi che detti verbali, in quanto richiesti per sanzionare eventuali violazioni alla LFid, sarebbero inutili a motivo dell’intervenuta prescrizione.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.La legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) ha istituito il Consiglio di vigilanza affinché vigili sull’attività dei fiduciari autorizzati e punisca la violazione dei doveri con misure disciplinari (art. 16 cpv. 1 LFid, Messaggio CdS n. 2697 dell’8.2.1983 p. 538).

Suo scopo primario non è quello di sanzionare l’esercizio abusivo dell’attività fiduciaria giusta l’art. 19 cpv. 1 LFid da parte di persone prive dell’autorizzazione: tanto che la competenza in questi casi è riservata al Dipartimento e, in casi gravi o di recidiva, al Ministero pubblico ed alle autorità penali ordinarie (art. 19 cpv. 2 e 3 LFid). Per questo motivo l’obbiezione della prescrizione sollevata da PI 2 non è pertinente, essendo lui fiduciario autorizzato.

5.Per garantire l’espletamento dell’attività di vigilanza sui fiduciari autorizzati, l’art. 21 LFid prevede che le autorità giudiziarie ed amministrative informino il CdS riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca dell’autorizzazione, trasmettendo gli atti relativi. Informano in particolare riguardo alle decisioni di condanna per le infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o all’estero.

Per garantire l’attività di sanzione disciplinare delle violazioni dei doveri professionali, l’art. 12 cpv. 4 RFid prevede che per appurare fatti e circostanze, il Consiglio di vigilanza può valersi di tutti i mezzi consentiti dalla procedura penale.

6.Tra i doveri generali imposti dalla LFid ai fiduciari, in parte derivati anche dalle condizioni di autorizzazione, troviamo l’obbligo di agire in modo coscienzioso, il dimostrarsi degno di considerazione e la garanzia di un’attività irreprensibile (cfr. M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, Lugano 2002, p. 83 ss).

7.In quanto autorità di vigilanza e di sanzione disciplinare, non in generale, ma in concreto, ovvero in relazione con fattispecie penali che vedono in un qualche modo coinvolto (non necessariamente accusato) un fiduciario, il Consiglio di vigilanza ha certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere gli atti necessari e pertinenti per valutare eventuali violazioni dei doveri professionali, per eventualmente sanzionarli disciplinarmente, o per proporre la revoca dell’autorizzazione se vengono meno le necessarie condizioni.

8.La richiesta del Consiglio di vigilanza qui in esame non è generica ed indiscriminata, ma concretamente legata con una fattispecie che ha visto il fiduciario in questione operativo nel contesto di una società oggetto di un’inchiesta penale. Per questo motivo, l’istanza va accolta, e la copia dei due verbali richiesti va trasmessa unitamente alla presente decisione. L’oggettiva carenza di motivazione è in concreto sanata dalla funzione di vigilanza dell’autorità istante, ritenuto che per il futuro sarà comunque necessario indicare se la richiesta sia legata ad un procedimento disciplinare aperto o se rientri nelle funzioni generali di vigilanza.

9.Dato il testo dell’art. 21 LFid, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LFid ed il RFid,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.