Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2006.186

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 luglio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 17/26.5.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale aperto a seguito di un incidente su di un cantiere;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza il 24.5.2006;

richiamato lo scritto 2.6.2006 del sostituto procuratore pubblico, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

richiamato altresì lo scritto 16.6.2006 di PI 4, che comunica di non opporsi all’istanza;

rilevato che PI 3 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un incidente del 22.9.2004 su di un cantiere a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), nel contesto del quale è stato emesso il decreto d’accusa 29.3.2005 (DA __________). A seguito di opposizione, il procedimento è infine sfociato nella sentenza 22.7.2005 della Pretura penale (inc. __________).

2.

Con la presente istanza, la IS 1 – quale assicuratore della vittima – chiede l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale.

Come esposto in entrata, PI 3 non si è espresso, PI 4 ha dato il proprio consenso, mentre il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso è certamente dato un interesse giuridico legittimo della IS 1 ad accedere agli atti per adempiere alle proprie mansioni.

5.

L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso la Pretura penale a Bellinzona.

6.

Considerato la funzione dell’istante e l’art. 32 LPGA, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

4.

PI 4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.