Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2006.191

istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

5 luglio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici e Raffaele Guffi, esclusisi)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 30.5.2006 presentata dal

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un procedimento penale a carico di PI 2;

richiamate le osservazioni 6/7.6.2006 del procuratore pubblico PI 1, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamato lo scritto 6/7.6.2006 del patrocinatore di PI 2, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________), sfociato nel decreto d’accusa 2.6.2005 (DA __________).

2.

Con la presente istanza, il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) chiede di poter compulsare gli atti del procedimento penale surriferito in relazione ad una pendente procedura LAMal (inc. TCA __________) riferita ai medesimi fatti.

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre PI 2 si è rimessa al giudizio di questa Camera.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso, la richiesta poggia sull’art. 32 LPGA, e ne ossequia le condizioni, essendo scritta, motivata, individualizzata, ed imponendosi anche in un’ottica della ponderazione degli interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG, Zurigo 2003, n. 13 ss ad art. 32 LPGA). Il nesso indiscutibile tra il procedimento penale e la procedura assicurativa appare pacifico.

5.

L’istanza è quindi accolta. L’incarto è trasmesso per consultazione unitamente alla presente decisione. Considerato l’art. 32 LPGA, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 32 e 33 LPGA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 32 und Art. 33 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.