Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2006.266

istanza di ispezione degli atti. eredi della vittima (tramite medico) quali istanti.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 settembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/25.7.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del referto autoptico relativo al decesso di __________avvenuto il 1°.7.2006;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza in data 21/25.7.2006;

ritenuto che questa Camera, con scritto 25.7.2006, ha chiesto all’istante di precisare i motivi della richiesta;

preso atto dello scritto 24/25.8.2006 dell’istante, con il quale precisa che la richiesta del referto era fatta a fini assicurativi;

ritenuto che con scritto 1°.9.2006 questa Camera ha indicato all’istante che la legittimazione in tal caso apparteneva agli eredi del defunto;

preso atto dello scritto 7/8.9.2006 della vedova, che chiede di inviare il referto all’assicurazione;

ritenuto che in data 8.9.2006 questa Camera interpellava l’altro erede legittimo, figlio del defunto;

preso atto che questi, il 14/18.9.2006, ha dato il proprio accordo alla trasmissione del referto autoptico all’assicurazione __________ a __________;

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 1°.7.2006 __________ si è tolto la vita ad __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. MP __________).

2.

Con l’istanza qui in esame è chiesto copia del referto autoptico, sostanzialmente a fini assicurativi. Gli eredi legittimi del defunto, interpellati, hanno dato il proprio accordo.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, è certo che la vedova ed il figlio del defunto abbiano un legittimo interesse giuridico a conoscere l’esito dell’esame autoptico, essendo anche sostanzialmente parte al procedimento.

5.

L’istanza è accolta. Copia del referto autoptico sarà inviata direttamente dal Ministero pubblico al medico di fiducia degli eredi legittimi.

6.

Data la particolare situazione, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.