Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2006.293

qistanza di ispezione degli atti.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

15 settembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.7/14.8.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia di una denuncia penale presentata da un cliente per uso abusivo di una carta di credito;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 11/14.8.2006;

richiamato lo scritto 22/23.8.2006 del procuratore pubblico __________, con il quale comunica di non avere osservazioni da fare;

richiamato lo scritto 29/31.8.2006 di PI 2, con il quale comunica di non opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

PI 2 ha segnalato alla società istante la scomparsa della propria __________. Ha pure fatto la segnalazione alla polizia cantonale di __________, ciò che ha comportato l’apertura di un procedimento penale (inc. MP __________).

2.

Con la presente istanza, la IS 1 chiede di ricevere copia della denuncia presentata in polizia. Le parti non si sono opposte.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante, considerato anche l’accordo dato da parte di PI 2.

5.

L’istanza è accolta. Alla parte istante vengono trasmessi sia il testo della denuncia del 14.2.2006 sia il verbale di medesima data.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.