Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2006.306

istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 settembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/23.8.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere due copie appostillate di un decreto d’abbandono del 2.11.2004 (ABB __________);

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 23.8.2006, preavvisandola favorevolmente e trasmettendo i relativi incarti;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

L’allora Procura pubblica sottocenerina aveva aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di __________ a seguito di denuncia 18.2.1986 presentata dalla qui istante, mediante un patrocinatore legale, per violazione dell’obbligo alimentare (art. 217 vCP) ed appropriazione indebita.

2.

Un secondo procedimento penale (inc. __________), a carico di __________ era stato aperto sempre dall’allora Procura pubblica sottocenerina a seguito di denuncia presentata dall’allora Dipartimento delle opere sociali (DOS) per trascuranza dei doveri d’assistenza familiari (art. 217 CP).

3.

Con decisione di abbandono interno, con motivazione sommaria, del 2.11.2004 (ABB __________), il Ministero pubblico ha chiuso i due procedimenti penali per intervenuta prescrizione dell’azione penale. L’atto è stato intimato all’incarto (?) e al comando della Polizia cantonale.

4.

Con la presente richiesta, IS 1 (__________) chiede due copie postillate della decisione.

5.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

6.

Nel presente caso, l’istante è stata parte (denunciante) ad uno dei procedimenti, ed indirettamente parte anche al secondo procedimento (avendo ricevuto per il figlio l’anticipo degli alimenti che poi ha portato alla querela penale del DOS) a carico dell’ex marito.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

7.

Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante di ricevere copia del decreto di abbandono interno con motivazione sommaria. A maggior ragione se si considera che lo stesso non sembra (dal testo del decreto ABB __________) esserle stato notificato.

8.

L’istanza è accolta. La copia originale agli atti viene inviata all’istante, ed una fotocopia è conservata nell’incarto. Questa Camera non può procedere a postillare la decisione.

9.

In considerazione della particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 217 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2006; der Erlass wurde am 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.