Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2006.339

istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazioni quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 ottobre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 8/11.9.2006 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la possibilità di accedere agli atti di cui al procedimento penale conclusosi con la condanna di PI 2;

richiamate le osservazioni 12/13.9.2006 del procuratore pubblico Mario Branda, con le quali comunica di aderire alla richiesta;

richiamate le osservazioni 16/18.9.2006 del patrocinatore di PI 2, con le quali si oppone alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (MP __________) conclusosi con un decreto di accusa dell’8.5.2006 (DA __________), regolarmente cresciuto in giudicato, con il quale è stato condannato tra l’altro per violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

2.

Con la presente procedura l’ufficio istante, a seguito della richiesta di PI 2 di restituzione di alcune armi da fuoco sequestrategli, chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale. Come esposto in entrata, il procuratore ha aderito a tale richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 2 vi si oppone, in relazione ai principi di proporzionalità, interesse pubblico e protezione della personalità.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, in considerazione dei contrapposti interessi, si giustifica l’accoglimento parziale della richiesta di accesso agli atti, nel senso di trasmettere copia del decreto di accusa cresciuto in giudicato, che descrive i fatti utili in vista della decisione di competenza dell’ufficio istante, mentre che l’accesso agli atti non fornisce, per quanto riguarda le armi, indicazioni rilevanti.

5.

L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza una fotocopia del decreto d’accusa DA __________ è allegata alla copia della presente decisione destinata all’ufficio istante.

6.

Considerata la funzione pubblica svolta dall’ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.