Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2006.375

istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 ottobre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 6/9.10.2006 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale a carico dell’avv. PI 1;

richiamate le osservazioni 10.10.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamato lo scritto 16/17.10.2006 del patrocinatore dell’avv. PI 1, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’avv. PI 1 e di altre persone (inc. MP __________). Il procedimento è nella fase dell’istruzione formale.

2.

L’autorità istante, quale autorità di vigilanza sugli organismi di autodisciplina in materia di LRD, chiede di essere autorizzata ad accedere agli atti del procedimento penale, ritenuto che l’avv. PI 1 è membro di un OAD. Come esposto in entrata, il procuratore ha preavvisato favorevolmente la richiesta e l’interessato non ha sollevato obbiezioni.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso, ritenuto come l’istante sia l’autorità di vigilanza sugli OAD, è dato certamente un interesse giuridico legittimo.

5.

L’istanza è accolta. Considerato come il procedimento si trovi nella fase dell’istruzione formale, l’accesso agli atti potrà avvenire al momento del deposito atti.

6.

Vista la funzione pubblica dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

1 patr. da: PR 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.