Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2006.387

Istanza di ispezione degli atti commissione di disciplina quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 novembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/16.10.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia del verbale di un dibattimento penale svoltosi avanti la Pretura penale;

richiamate le osservazioni 20/23.10.2006 dell'avv. dott. PI 2, che contesta il principio del procedimento disciplinare aperto a suo carico, per cui chiede di respingere l’istanza;

richiamate le osservazioni 19/23.10.2006 del presidente della Pretura penale, con le quali comunica di non obbiettare all’accoglimento dell’istanza;

ritenuto che l’avv. dott. PI 2 ha inviato ancora due scritti in data 24.10.2006 (con allegato uno scritto 3.10.2006) e 31.10./2.11.2006;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.In data 12.9.2006 la Pretura penale ha aggiornato un dibattimento relativo a tre persone e diversi procedimenti (inc. __________, __________, __________, __________, congiunti tra di loro) conseguenti al procedimento __________ (inc. Pretura __________). Un'accusata è patrocinata dall’avv. dott. PI 2. Il dibattimento aperto alle 09.15 è stato sospeso alle 12.05 per la pausa pranzo. Ripreso alle 13.30, a quel momento l’avv. dott. PI 2, dopo aver eccepito delle violazioni dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dell’art. 6 CEDU, “abbandona la sala delle udienza” dichiarando che se necessario, rinuncia al mandato dell’accusata. Conseguentemente il presidente della Pretura penale ha disposto la disgiunzione del procedimento a carico dell’accusata rimasta senza patrocinatore, ed ha continuato il dibattimento a carico degli altri due accusati.

2.Con scritto 22.9.2006 il presidente della Pretura penale ha segnalato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati il comportamento dell’avv. dott. PI 2 in occasione del dibattimento del 12.9.2006, allegando alcuni articoli di giornali.

3.Con scritto 13/16.10.2006, la IS 1 ha chiesto, in relazione al procedimento disciplinare aperto a seguito della segnalazione, di potere ricevere copia del verbale del dibattimento svoltosi presso la Pretura penale.

4.Il presidente della Pretura penale non si è opposto all’accesso al verbale, che ha conseguentemente inviato a questa Camera (in allegato alle proprie osservazioni 19/23.10.2006) unitamente ad un’istanza di rettifica e di complemento del verbale del 22.9.2006 presentata dall’avv. dott. PI 2.

5.L’avv. dott. PI 2 si oppone all’istanza, ritenendo nullo a priori il procedimento disciplinare a suo carico. Come emerge dallo scritto 3.10.2006 alla Commissione di disciplina (allegato allo scritto 24.10.2006) ritiene che un procedimento non possa esser aperto in quanto il patrocinio penale continua tuttora ed in via subordinata in quanto dichiara di aver agito correttamente nei confronti di tutte le parti e del giudice. Nelle osservazioni 20/23.10.2006, con riferimento anche ad uno scritto inviato al TF (ma non allegato), l’avv. dott. PI 2 contesta la capacità civile dell’Ordine degli avvocati, perché il suo statuto sarebbe contrario alla CEDU, alla Cost. fed., all’art. 27 CCS e alla LLCA. Non esistendo l’Ordine in quanto tale, le decisioni della sua Commissione di disciplina sarebbero nulle, ivi compresa la decisione di aprire un procedimento disciplinare a suo carico. Mancando la legittimazione attiva all’Ordine, alla sua commissione di disciplina, questa non ha neppure un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

6.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

7.Preliminarmente l’avv. dott. PI 2 contesta l’esistenza dell’Ordine degli avvocati, e ciò con riferimento ad uno scritto 27.4.2004 (citato nelle osservazioni 20/23.10.2006) ma non allegato, di modo che non è chiaro il fondamento della contestazione mossa all’Ordine. Per questa carenza di motivazione non si giustifica di esaminare e risolvere nel merito questa contestazione. Basti comunque considerare che l’esistenza e la coattività dell’Ordine degli avvocati sono state esaminate da un parere giuridico pubblicato in RDAT II-1993 p. 245 ss..

8.La richiesta formulata dalla Commissione disciplinare è contenuta e mirata, e riguarda il verbale di un dibattimento pubblico avanti alla Pretura penale. È data certamente una connessione diretta con la segnalazione della Pretura penale e con il procedimento disciplinare conseguentemente aperto. Per questo motivo è dato un interesse giuridico legittimo a fondamento della richiesta, che va accolta.

9.Unitamente al verbale, ed all’allegato scritto relativo alle eccezioni in limine litis, viene pure inviata alla Commissione istante l’istanza di rettifica e di complemento del verbale del 22.9.2006, che la Pretura penale ha correttamente trasmesso a questa Camera.

10.

In considerazione dei motivi a fondamento dell’istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2006; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 14. Juni 2006; der Erlass wurde am 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.