Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2006.480

Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 febbraio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/20.12.2006 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto MP __________;

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 20.12.2006, comunicando al contempo di non avere obbiezioni al suo accoglimento;

richiamate le osservazioni 5/6.2.2007 degli PI 2, mediante le quali comunicano di non opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un incidente mortale della circolazione avvenuto a __________ il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2, nel frattempo deceduto. Il procedimento si è conseguentemente concluso con il decreto di non luogo a procedere 14.3.2006 (NLP __________).

2.

Con la presente istanza, il patrocinatore di IS 1 chiede di poter avere gli atti dell’incarto penale surriferito. Il sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna così come gli PI 2 non si sono opposti.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile poi) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987 ad art. 8, p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dal fatto che il decreto di non luogo a procedere non è stato preceduto da un deposito atti e dalle pretese risarcitorie a suo fondamento.

6.

L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, con la possibilità di estrarre copie degli atti.

7.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

- (per sé e per);

- - (per sé e per).

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.