Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2006.71

Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 maggio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.2.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia di una decisione di questa Camera nel contesto di un procedimento penale;

richiamato lo scritto 9.3.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

rilevato che PI 2 e PI 3 non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.Con esposto 9/12.8.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti di PI 1, compagno dell’ex convivente - e madre delle sue figlie - __________ __________, per titolo di lesioni semplici, aggressione ed infrazione alla legge federale sugli stupefacenti in relazione ai fatti avvenuti il __________.

Con decisione del 16.6.2005 il sostituto procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere (NLP __________).

La successiva istanza di promozione dell’accusa del 30.6/1.7.2005 è stata parzialmente accolta da questa Camera in data 10.1.2006 (inc. CRP __________) e l’incarto ritornato al Ministero pubblico per completare gli accertamenti e pronunciarsi nuovamente.

2.Con la presente richiesta, l’assicurazione istante, in qualità di assicurazione sociale LAINF, deve determinarsi sul risarcimento per perdita di guadagno a seguito dei fatti oggetto del procedimento penale. Per questo motivo chiede copia della decisione del 10.1.2006.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.Nel presente caso, l’assicurazione istante ha certamente un interesse giuridico legittimo conformemente a quanto richiesto dall’art. 27 CPP. In concreto, benché la decisione 10.1.2006 di questa Camera non ha posto fine al procedimento ma è interlocutoria, in quanto ha rinviato l’incarto al Ministero pubblico per completazione e successiva decisione, l’istanza può comunque essere accolta, nella misura che la decisione richiesta potrebbe contenere indicazioni utili alla determinazione del contenzioso assicurativo.

5.L’istanza è accolta. Copia della decisione del 10.1.2006 (inc. CRP __________) viene allegata alla presente decisione inviata all’istante.

6.Considerato l’intervento della compagnia istante in qualità di assicurazione sociale, e con riferimento all’art. 32 LPGA, si prescinde dalla tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2 patr. da: PR 1

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.