Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.12

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 febbraio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/12.1.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza menzionata in un articolo di una rivista;

richiamate le osservazioni 18.1.2007 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che ritiene l’istanza priva di oggetto;

richiamate le osservazioni 1/2.2.2007 del patrocinatore di una delle parti coinvolte, che chiede di respingere l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Come indicato dal sostituto procuratore pubblico, e come verificato nell’incarto da parte di questa Camera, c’è stata una diatriba tra collezionisti di auto riguardo all’autenticità di due veicoli, che ha dato luogo a due procedimenti penali per reati contro l’onore. Ambedue si sono conclusi a seguito di ritiro della querela.

2.

L’istante giustifica la sua richiesta partendo dal contenuto di un articolo di una rivista, e chiede copia dell’eventuale decisione ivi menzionata in quanto sarebbe alla prese con un caso simile. Il sostituto procuratore pubblico ritiene la richiesta priva d’oggetto, mentre il patrocinatore di una delle parti chiede di respingerla.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso, in base alle indicazioni date dal Ministero pubblico e verificate da questa Camera, non c’è una sentenza quale quella richiesta. Di modo che l’istanza dev’essere respinta perché priva d’oggetto.

5.

Data la particolarità del caso, si prescinde dal carico di una tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.