Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.120

Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 luglio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/4.4.2007 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia stilato nell’ambito di un procedimento penale, per verificare l’esistenza di un diritto alle prestazioni di indennità giornaliera;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa in data 3/4.4.2007 esprimendo qualche dubbio sull’eventuale utilità per l’istante delle informazioni contenute nel rapporto di polizia richiesto;

ritenuto che conseguentemente questa Camera, con scritto 10.4.2007, ha domandato all’istante di precisare i motivi della richiesta;

preso atto dello scritto 9/10.5.2007 dell’istante, che precisa come PI 2 abbia richiesto delle prestazioni di indennità giornaliera e che per determinarsi su detta richiesta, ed in riferimento ad uno scritto di disdetta del rapporto di lavoro del 9.2.2007 da parte della ditta __________, l’assicurazione vuole verificare l’esistenza del danno effettivo;

richiamate le osservazioni 21/22.5.2007 di PI 2, con le quali autorizza la trasmissione degli atti richiesti;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) per ripetuto furto. A seguito dei medesimi fatti, il datore di lavoro ha disdetto con effetto immediato per cause gravi il rapporto contrattuale. PI 2 ha fatto richiesta di prestazioni di indennità giornaliera all’assicurazione istante.

2.

Per verificare il fondamento di detta richiesta, l’assicurazione chiede copia del rapporto di polizia stilato nel quadro del procedimento a carico di PI 2. Il procuratore pubblico ha dapprima trasmesso gli atti esprimendo qualche dubbio sulla pertinenza della richiesta. PI 2 ha dato il proprio accordo alla trasmissione degli atti richiesti.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, è dato un interesse legittimo da parte dell’assicurazione istante a conoscere i motivi alla base del procedimento penale, che hanno avuto delle ripercussioni sul rapporto di lavoro, e indirettamente sulla copertura assicurativa. Ciò vale a maggior ragione in considerazione del consenso espresso da PI 2.

5.

L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia (in fotocopia) sarà trasmesso in allegato alla copia della presente decisione indirizzata all’assicurazione istante.

6.

La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo della tariffa, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.