Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.147

Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 luglio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/23.4.2007 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale aperto a seguito di un decesso in occasione di fuochi d’artificio;

premesso che la richiesta 19/23.4.2007 non precisava sufficientemente i motivi a suo fondamento, questa Camera ha domandato di precisarli con scritto 24.4.2007;

preso atto dello scritto di precisazione dell’istante dell’8/11.5.2007;

richiamate le osservazioni 16/18.5.2007 del patrocinatore di tre parti civili (PI 11, PI 12 e PI 13), che accolgono il principio dell’accesso, ma pongono delle limitazioni;

richiamate le osservazioni 18/21.5.2007 del patrocinatore di tre parti (PI 6, PI 8 e PI 7), con le quali si rimettono al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 21/22.5.2007 del patrocinatore di due parti civili (PI 9 e PI 10), con le quali si rimettono al giudizio di questa Camera;

preso atto che il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, PI 1, PI 4, PI 3 e PI 5 non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un incidente mortale in occasione di fuochi d’artificio nel comune di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________ congiunto con il procedimento inc. MP __________) attualmente non ancora ultimato.

2.

Con la presente istanza, la Cassa (assicuratrice del defunto __________) chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale. Le parti interpellate non si sono opposte all’accesso agli atti. Solo un patrocinatore di parti civili ha chiesto di concedere un accesso limitato alla compulsazione e senza invio degli atti.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. __________; decisione 8.6.2006, inc. __________).

5.

L’istanza è accolta. L’istituto istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il Ministero pubblico.

6.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

3 patr. da: PR 2

4.

PI 4

5.

PI 5

5 patr. da: PR 3

6.

PI 6

7.

PI 7

8.

PI 8

9.

PI 9

10.

PI 10

11.

PI 11

12.

PI 12

13.

PI 13

1, 4 patr. da: PR 1

6, 7, 8 patr. da: PR 4

9, 10 patr. da: PR 5

11, 12, 13 patr. da: PR 6

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.