Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.17

Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 febbraio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Caludia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/15.1.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia del procedimento penale inc. __________;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al comando della polizia, poi trasmessa al Ministero pubblico che l’ha inviata a questa Camera per competenza il 15.1.2007, comunicando al contempo di non avere osservazioni, e che l’incarto è presso la Pretura penale;

richiamate le osservazioni 24/25.1.2006 di PI 1, con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito dei fatti avvenuti il 6.11.2005 ad __________ e della successiva querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto d’accusa DA __________, al quale è stata fatta opposizione. L’incarto è attualmente pendente presso la Pretura penale.

2.

La compagnia istante chiede copia del rapporto di polizia allestito nel quadro del procedimento penale surriferito. Se il sostituto procuratore pubblico PI 2 ha comunicato di non avere particolari osservazioni, PI 1 si è fermamente opposto all’accoglimento dell’istanza.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso, il procedimento è tuttora in corso, pertanto la richiesta appare prematura. La stessa dovrà essere riferita alla decisione che metterà fine al procedimento.

5.

L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta in quanto prematura.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.