Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.177

Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 luglio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/8.5.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia della sentenza prolata nell’incarto TPC __________;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Tribunale penale cantonale (TPC), unitamente alla richiesta di restituzione di un incarto della Commissione istante;

ritenuto che la richiesta è stata inviata per evasione dal TPC a questa Camera;

ritenuto che con scritto 8.5.2007 questa Camera ha chiesto alla Commissione istante di precisare il motivo della domanda, con riferimento all’art. 27 CPP;

preso atto dello scritto 10/11.5.2007 con il quale si precisa che la Commissione ha formulato l’istanza in relazione ad un procedimento tutorio tuttora pendente;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Con sentenza della Corte delle assise criminali del 29.3.2007 __________ è stato prosciolto dall’accusa di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale ripetuta e ripetuti atti sessuali con fanciulli (inc. TPC __________).

2.

Con la presente istanza, la Commissione chiede di ricevere copia della sentenza, ritenuto che un procedimento tutorio relativo alle possibili vittime dei reati è tuttora pendente. La Commissione adduce pure che già in passato le erano stati trasmessi atti del procedimento a carico di __________.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Nel presente caso occorre considerare che, con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, le Commissioni tutorie hanno assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti delle autorità competenti, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.

. 5. Nel presente caso non è immediatamente evidente il nesso tra la sentenza e la procedura tutoria pendente presso la Commissione istante. Richiamato però l’obbligo del segreto d’ufficio che incombe alla Commissione istante, e considerato che la stessa ha giocato un ruolo non secondario nei fatti oggetto del procedimento penale, si giustifica la trasmissione della sentenza, con particolare riferimento alle considerazioni del presidente della Corte delle assise criminali, a pagina 55 e nelle conclusioni (p. 66 ss.).

6.

L’istanza è accolta. La fotocopia della sentenza in versione anonimizzata sarà allegata alla copia della presente decisione destinata alla Commissione istante.

7.

Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 275, Art. 311 und Art. 315 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2007; der Erlass wurde am 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.