Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.200

Istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 luglio 2007/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.5.2007 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale nel frattempo concluso;

richiamate le osservazioni 24/25.5.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una denuncia sporta dall’istante in data 29.4.2005 contro __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 4.5.2005 (NLP __________).

2.

Con la presente richiesta, ed in relazione ad un’azione civile pendente presso il giudice civile (tesa allo scioglimento di una società semplice), l’istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale, ed in particolare agli allegati alla denuncia 29.4.2005.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante e parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel presente caso l’interesse giuridico legittimo del richiedente è, oltre che presunto, anche giustificato in relazione all’azione civile promossa.

6.

L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, con la possibilità di estrarre copie.

7.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.