Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.202

60.2007.202

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 luglio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.5.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

richiamate le osservazioni 25/29.5.2007 del procuratore pubblico Marco Villa, mediante le quali comunica di non opporsi alla trasmissione degli atti, limitatamente a quelli indicati nell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ e altre persone (inc. __________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 14.2.2007 (NLP __________).

2.

Nel quadro di una procedura civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________), è stato ammesso il richiamo degli interrogatori, di documenti e di un originale di un certo documento “B”. Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi alla trasmissione degli atti alla Pretura istante, limitatamente a quelli indicati nell’istanza 11.5.2007, senza ulteriormente specificare tale argomento.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Deve inoltre esistere un legame, una connessione tra l’incarto penale richiamato e la vertenza civile.

5.

Nel presente caso è dato il legame tra le due procedure (essendo coinvolte le medesime parti) e sono adempiute le condizioni surriferite. Considerate le richieste del pretore nell’istanza del 22.5.2007, non si giustifica di limitare la trasmissione degli atti a quelli indicati nello scritto di uno dei patrocinatori (scritto 11.5.2007).

6.

L’istanza è accolta. L’incarto è trasmesso direttamente alla Pretura, che dovrà ritornarlo a questa Camera entro il 30.9.2007.

7.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.