Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.229

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 agosto 2007/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/8.6.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. Rog. 2006.247;

richiamate le osservazioni 14/15.6.2007 presentate dal procuratore pubblico PI 1, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 20/21.6.2007 del patrocinatore della PI 2, __________, con le quali chiede di accogliere solo parzialmente l’istanza, limitatamente alla documentazione contabile;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una richiesta di cancellazione dal Registro di commercio, l’autorità fiscale ha contattato la persona fisica iscritta a registro, che ha riferito di non avere documentazione in quanto sequestrata dal Ministero pubblico in relazione ad una richiesta di assistenza internazionale in materia penale (Rog. __________).

2.

Onde poter dare o meno il proprio nullaosta alla cancellazione e per procedere ad un accertamento corretto della fattispecie fiscale, l’autorità istante chiede di avere accesso a tutta la documentazione sequestrata nell’ambito della rogatoria. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il patrocinatore della PI 2 ha chiesto di accogliere solo parzialmente la stessa, ovvero limitatamente alla documentazione contabile, e non a tutti i documenti sequestrati.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice, (…)”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4.

Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del __________, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

5.

Nel presente caso l’autorità fiscale chiede di avere accesso non tanto agli atti penali, quanto principalmente ai documenti sequestrati dal Ministero pubblico in esecuzione della rogatoria internazionale.

La richiesta dell’autorità fiscale appare giustificata, in considerazione anche del fatto che non sono state presentate le dichiarazioni fiscali, fatto ammesso peraltro dal patrocinatore della PI 2 (osservazioni 20/21.6.2007, p. 2). Non si giustifica inoltre di limitare l’accesso ai soli documenti contabili, ma lo stesso si estende a tutti i documenti sequestrati relativi alla PI 2, onde permettere un corretto accertamento fiscale.

6.

L’istanza è accolta. L’autorità fiscale potrà esaminare presso gli uffici del Ministero pubblico di Bellinzona gli atti sequestrati nell’ambito della rogatoria [in particolare gli allegati al rapporto di esecuzione della polizia del 6.12.2006 (AI 6) e allo scritto 11.4.2007 all’Ufficio federale di giustizia (AI 16) relativiPI 2].

7.

Considerato l’art. 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27, Art. 58, Art. 59 und Art. 79 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Art. 185 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. März 2012, 28. Dezember 2012, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.