Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.231

Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 agosto 2007/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/8.6.2007 presentata dalla

IS 1

tendente a conoscere l’esito di un procedimento penale;

richiamato lo scritto 15/18.6.2007 del procuratore pubblico Mario Branda, con il quale comunica di non presentare osservazioni;

richiamate le osservazioni 4/6.7.2007 del patrocinatore di PI 2, con cui si oppone all’accoglimento della richiesta dell’istituto bancario istante;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In relazione ad un ordine di perquisizione e sequestro, la banca istante è venuta a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale (inc. __________): nell’ordine ricevuto dalla banca figurava anche il nominativo di PI 2, quale titolare di una carta di credito.

2.

Con la presente istanza, la banca chiede di conoscere l’esito del procedimento penale per quanto riguarda PI 2. Il procuratore pubblico ha comunicato di non presentare osservazioni, mentre l’interessato si è opposto, evidenziando come non sia dato per la banca un interesse giuridico legittimo.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore della banca istante. Questa non è e non era parte al procedimento. Il fatto di aver ricevuto un ordine di perquisizione e di sequestro quale destinataria non concorre a creare un simile interesse. L’esistenza di una relazione contrattuale di carta di credito crea dei diritti e degli obblighi tra le parti contrattuali, ma non legittima la banca autonomamente ad ottenere informazioni del genere di quelle richieste. Neppure le norme di diligenza bancaria sono tali da attribuire alla banca un diritto a conoscere autonomamente simili informazioni. Diversa è la situazione nella misura in cui una banca si trovi danneggiata a seguito della sottrazione di una carta di credito al titolare ed al suo successivo uso abusivo. In tali casi la banca ha diritto di conoscere i passi intrapresi dal titolare in relazione al reato subito.

5.

L’istanza è pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico della IS 1, __________.

3.

Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

3.

Intimazione:

-;

(con l’inc. di ritorno);

- (per sé e per).

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.