Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.287

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 ottobre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.7.2007 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto di non luogo a procedere;

richiamate le osservazioni 2.8.2007 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;

richiamate le osservazioni 8/10.8.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una denuncia del 21.6.2006 presentata da PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1 per reati economici, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 17.8.2006 (NLP __________). Per i medesimi fatti, il fratello della denunciante ha promosso un’azione civile presso la Pretura di __________ con petizione 2.2.2007. Per questo motivo, l’istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale a suo carico.

2.

Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi alla richiesta, mentre PI 2 si è rimessa alla decisione di questa Camera.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

L’istante è stato parte (quale denunciato) al procedimento, nel frattempo terminato con un decreto di non luogo a procedere. Si applica l’art. 27 CPP, in quanto, come ricordano i lavori preparatori, detta procedura si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Sempre i lavori preparatori indicano che per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dal ruolo di ex parte, dal fatto che il decreto di non luogo a procedere (NLP __________) non è stato preceduto da un deposito atti, e dall’azione civile promossa contro l’istante dal fratello della denunciante per il medesimo complesso di fatti.

6.

L’istanza è accolta. Considerato come nessuno si sia opposto, l’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, prima ancora della crescita in giudicato della presente decisione.

7.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.