Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.288

Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 ottobre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.7.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione al decesso di un assicurato;

richiamato lo scritto 14/17.8.2007 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con il quale comunica di non formulare osservazioni e di rimettersi al prudente criterio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 24/27.8.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 2, con le quali comunica di opporsi all’accesso agli atti;

ritenuto che il dr. med. PI 3 ed il dr. med. PI 4, interpellati, non hanno preso posizione;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito del decesso di un paziente presso una clinica __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) con riferimento ai reati degli art. 117 e 125 cpv. 2 CP. Il procedimento si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari, ma ha già comportato un’intensa attività di accertamento, con l’audizione di diverse persone e l’elaborazione di una perizia e la sua delucidazione.

2.

Con la presente procedura, l’istituto istante chiede di poter avere accesso agli atti, considerato come a seguito del decesso eroga una rendita, ed intende esaminare la possibilità di eventuali azioni di regresso contro terzi responsabili. Il sostituto procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre il patrocinatore del dr. med. PI 2 si è opposto all’accoglimento dell’istanza, adducendo che il procedimento si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari e che la responsabilità del suo patrocinato è contestata.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso la richiesta d’accesso agli atti è legata alla verifica dei presupposti per un’eventuale azione di regresso verso terzi, ex art. 72 LPGA, da parte dell’istituto istante in relazione al decesso del paziente, considerata la rendita che è stata erogata a seguito dell’evento fatale.

Il patrocinatore del dr. med. PI 2 si oppone, adducendo che il procedimento si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari e che la responsabilità del suo assistito è contestata.

L’interesse dell’istituto istante è certamente legittimo e giuridicamente fondato sull’art. 72 LPGA. È anche prevalente rispetto a quello del medico opponente, con riferimento agli argomenti addotti. Se il procedimento è ancora allo stadio delle informazioni preliminari è unicamente in considerazione del tipo di inchiesta (su errori medici), nella quale, data la delicatezza dei temi e l’aspetto particolarmente tecnico, si posticipa l’eventuale promozione dell’accusa quasi alla fine. Nel presente caso l’inchiesta è già ad uno stadio di avanzamento, ben oltre a quelli che sono solitamente i limiti delle informazioni preliminari. Irrilevante è poi il fatto che il medico osservante contesti ogni tipo di responsabilità.

5.

L’istanza è accolta. L’istituto istante potrà accedere agli atti del procedimento presso il Ministero pubblico, dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

6.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2 patr. da: PR 1

3.

PI 3

4.

PI 4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 117 und Art. 125 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 32 und Art. 72 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.