Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.292

Istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 ottobre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.7/2.8.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un eventuale procedimento penale a carico di una persona attiva in una società sottoposta alla loro vigilanza;

richiamate le osservazioni 6/7.8.2007 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che non si oppone di principio alla richiesta;

richiamate le osservazioni 7/8.8.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

L’organizzazione istante, quale organo di autodisciplina in ambito LRD, chiede con la presente procedura di conoscere gli eventuali atti di un procedimento a carico di PI 2, una responsabile della __________, soggetta alla loro vigilanza.

2.

La richiesta non è avversata dal procuratore pubblico; alla stessa si oppone al contrario PI 2.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

La LRD è una legge di polizia economica: si tratta di una legge quadro, caratterizzata dall’idea dell’autodisciplina (Messaggio del CF del 17.9.1996, FF 1996 III p. 1007), in base alla quale le autorità intervengono unicamente in caso di autocontrollo insufficiente o inesistente. L’__________ è stata costituita in relazione all’applicazione della LRD in Ticino, con riferimento in particolare agli art. 24 ss. LRD.

5.

Con decisione del __________ (inc. __________) questa Camera ha ammesso un legittimo interesse giuridico da parte dell’organizzazione istante che, in applicazione del principio dell’autodisciplina, svolge per gli intermediari finanziari presso di lei affiliati i medesimi compiti e le medesime funzioni dell’autorità di controllo federale per gli intermediari finanziari da lei autorizzati ed a lei direttamente sottoposti.

Per questo è dato di principio anche per l’__________ un legittimo interesse giuridico ad accedere agli atti di un procedimento penale. Occorre anche considerare che l’__________, in quanto delegataria di compiti pubblici, è tenuta a rispettare il segreto di funzione.

6.

In ossequio al principio della proporzionalità, si è rinunciato a concedere un’autorizzazione generale. Per ogni singolo caso si deve perciò presentare una richiesta giusta l’art. 27 CPP.

Questo permetterà per un verso a questa Camera di ponderare in concreto la conformità della richiesta con i compiti specifici che la LRD riconosce agli organi di autodisciplina, e permetterà per altro verso alle persone interessate di esprimersi in merito e di sollevare eventuali argomenti che potessero ostare all’accesso alle informazioni e/o agli atti.

7.

Nel caso concreto, la richiesta tende ad accertare il fondamento o meno di voci della piazza circa un responsabile della società __________ sottoposta alla loro vigilanza. Alla richiesta, ed in particolare all’accesso agli atti, si oppone fermamente la persona interessata, per i motivi esposti nelle osservazioni 7/8.8.2007, considerato come ella stessa non abbia accesso agli atti.

Allo stadio attuale del procedimento (informazioni preliminari), ritenute anche le ipotesi di reato per cui il Ministero pubblico procede, la richiesta appare prematura, mentre che l’organizzazione istante avrà un interesse a conoscere il futuro esito del procedimento.

8.

L’organizzazione istante dovrebbe comunque, di principio, richiedere le informazioni desiderate direttamente ai soggetti sottoposti alla sua vigilanza; solo subordinatamente, in caso di esito infruttuoso o insoddisfacente della richiesta ai diretti sorvegliati, rivolgersi alle autorità penali.

9.

L’istanza va quindi respinta. Data la particolarità del caso, non si percepiscono tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung, Art. 24 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. Januar 2010, 1. Oktober 2012, 1. März 2013, 1. November 2013, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 18. Februar 2020, 1. Juli 2021, 1. August 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023 und 1. März 2024 erneut konsolidiert.