Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.311

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 novembre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/20.8.2007 presentata dalla

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un pubblico funzionario;

richiamate le osservazioni 22.8.2007 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali qualifica la richiesta prematura;

richiamato il successivo scambio di corrispondenza tra questa Camera (scritto del 2.10.2007) ed il procuratore pubblico (scritto del 16.10.2007);

ritenuto che l’incarto è stato inviato dal procuratore pubblico in data 2.11.2007;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Con scritto __________ il Consiglio di Stato (CdS) ha segnalato al Ministero pubblico alcune irregolarità nella procedura di rimborso delle tasse di __________ presso la __________. Il medesimo giorno il CdS ha aperto una procedura disciplinare, affidata alla __________ qui istante (risoluzione n. __________). Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. __________) nel quadro del quale è stato allestito un rapporto di polizia ed il procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio del funzionario sospettato.

2.

Con la presente istanza, e con riferimento all’inchiesta disciplinare surriferita, la __________ chiede di poter accedere agli atti. Nessuno si è opposto a tale richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo della __________ richiedente, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).

5.

L’istanza è accolta. La __________ istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.

6.

Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.