Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.355

Istanza di ispezione degli atti. danneggiato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 ottobre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21.8/21.9.2007 presentata dall'

IS 1

tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia;

premesso che la richiesta è stata inviata al Comando di polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico in data 18/19.9.2007, e quest’ultimo, con scritto accompagnatorio del 20/21.9.2007, l’ha inviata a questa Camera per competenza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un furto avvenuto in data 11.8.2007 a __________, in __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________). In questo ambito, la vittima del furto, nipote del qui istante, è stata verbalizzata in data 12.8.2007. Tra gli oggetti contenuti nella borsa furtivamente sottratta c’era anche un mazzo di chiavi (verbale 12.8.2007, p. 1 in fine).

2.

Con la presente istanza, lo zio della vittima del furto, presso il quale la vittima alloggiava, chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia, per poter denunciare la perdita delle chiavi all’assicurazione e sostituire le chiavi ed il cilindro del condominio ove risiede.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, l’istante è stato certamente danneggiato dal furto oggetto del procedimento, dovendo procedere alla sostituzione del cilindro del condominio ove risiede. Egli ha quindi un legittimo interesse giuridico a ricevere copia del rapporto di polizia del 7.9.2007, nel quale è compreso il verbale della nipote.

5.

L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia sarà allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante. Per il resto, gli interrogativi sollevati nell’istanza non possono essere evasi da questa Camera.

6.

Considerata la particolare situazione, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.