Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.360

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 novembre 2007/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25.9.2007 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;

richiamate le osservazioni 26/27.9.2007 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 3/8.10.2007 del notaio interessato, con le quali comunica di opporsi ad un accesso agli atti indiscriminato;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di alcune notizie apparse sulla stampa, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) nei confronti dei coniugi, avvocati e notai, PI 3 e PI 2 in relazione al finanziamento dell’acquisto e dell’edificazione di un fondo immobiliare utilizzando fondi depositati sul conto clienti. Il procedimento si è concluso con il decreto di non luogo a procedere 5.4.2007 (__________).

2.

Il Consiglio istante chiede l’accesso agli atti del procedimento.

Il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta. PI 3 PI 2 si oppone ad un accesso agli atti del procedimento indiscriminato, mentre concorda con la trasmissione di una copia del testo del decreto di non luogo a procedere, in quanto sufficientemente chiaro e dettagliato. Richiama pure la decisione della Commissione di disciplina dell’ordine degli avvocati relativa al marito, dalla quale risulterebbe la sua estraneità alla vicenda. Un accesso agli atti più ampio non sarebbe, a suo dire, giustificato, ma sarebbe contrario alla proporzionalità ed al dovere di discrezione, al segreto professionale ed al segreto fiscale.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Pacifica e non contestata è l’esistenza di un interesse giuridico legittimo del Consiglio istante a conoscere l’esito ed i fatti rilevanti del procedimento, in relazione alle incombenze che gli competono.

5.

L’istanza è accolta, ma solo parzialmente, ritenuto che – come indicato in modo convergente dalle parti – il testo del decreto di non luogo a procedere 5.4.2007 (NLP __________) è adeguatamente motivato ed espone i fatti e le risultanze del procedimento. Il testo del decreto di non luogo a procedere sarà trasmesso al Consiglio istante dopo la crescita in giudicato della presente decisone.

Qualora per le proprie incombenze il Consiglio istante necessitasse di altri atti, dovrà rinnovare la richiesta dettagliando ulteriormente la stessa.

6.

In considerazione dei motivi a fondamento dell’istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.