Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.365

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 novembre 2007/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25.9/2.10.2007 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

richiamate le osservazioni 4/8.10.2007 del procuratore generale, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

richiamato lo scritto 5/9.10.2007 di PI 4, con il quale comunica di acconsentire alla richiesta del __________;

ritenuto che PI 2, PI 3, PI 5, PI 6 e PI 7, interpellati, non hanno preso posizione;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito della denuncia penale 20/21.5.2003 relativa in particolare all’operato di PI 3 nell’ambito delle società __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (MP __________) a carico di diverse persone, conclusosi con decreto di non luogo a procedere 11.3.2004 (NLP 895/2004) cresciuto in giudicato.

2.

Con la presente istanza, l’esecutivo cantonale chiede (risoluzione n. 4821) di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. La richiesta è formulata in relazione ad una verifica demandata al Controllo cantonale delle finanze, nel quadro di un’inchiesta amministrativa recentemente decisa ed intesa a chiarire il modo di agire dei funzionari addetti all’applicazione della Legge sui sussidi e sulle commesse pubbliche con riferimento, tra l’altro, alle società che gestiscono __________. Il procuratore generale ha comunicato il proprio nulla osta, mentre PI 4 ha acconsentito all’accoglimento della richiesta. Le altre persone interpellate non hanno presentato osservazioni.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Nel presente caso l’accesso agli atti è legato alla decisione del __________, resa pubblica, di aprire un’inchiesta amministrativa relativa al modo di agire dei funzionari addetti all’applicazione della Legge sui sussidi e sulle commesse pubbliche, circa gli aiuti finanziari elargiti a delle società che gestiscono gli __________ di __________. La verifica è stata demandata al __________.

Il procedimento penale inc. MP __________ si riferiva alla gestione delle società __________

È quindi data una connessione tra l’incarto richiamato e la verifica posta in atto nel quadro dell’inchiesta amministrativa decisa dall’esecutivo cantonale.

5.

Già in passato, in situazioni simili, questa Camera ha riconosciuto pacificamente un interesse giuridico legittimo in relazione a delle inchieste amministrative disposte dal __________ (decisione dell’8.2.2006, inc. __________, decisione del 21.2.2002, inc. __________). Lo stesso vale per il presente caso.

6.

L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, le persone incaricate presso il __________ avranno accesso agli atti dell’incarto penale e potranno estrarne delle copie.

7.

Considerata la natura dell'istante ed i motivi della richiesta, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

3 patr. da: PR 2

4. PI 4

5. PI 5

6. PI 6

7. PI 7

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.