Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.441

Istanza di ispezione degli atti. amministrazione speciale del fallimento quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 gennaio 2008/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.10/7.11.2007 presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. __________;

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 7.11.2007, preavvisando favorevolmente l’accoglimento della stessa;

richiamato lo scritto 14/15.11.2007 del patrocinatore dell’PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

ritenuto che PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una segnalazione del commissario concordatario, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) in relazione alla gestione di diverse società, nel frattempo fallite.

2.

L’istante, nella sua qualità di amministrazione speciale del fallimento di queste società, chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento per allestire la graduatoria e valutare le insinuazioni dei crediti. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la domanda, mentre le parti interpellate non hanno presentato particolari osservazioni.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Nel presente caso, data la funzione di organo esecutivo dell’istante, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore di IS 1 ad esaminare gli atti del procedimento penale relativo alla gestione delle società del cui fallimento si sta occupando.

5.

L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.

6.

Data la funzione assunta dall’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2 patr. da: PR 1

3.

PI 3

3 patr. da: PR 2

4.

PI 4

5.

PI 5

5 patr. da: PR 3

6.

PI 6

patr. da: PR 4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.