Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2007.465

Istanza di ispezione degli atti. Divisione della giustizia quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 gennaio 2008/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/23.11.2007 presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario;

richiamate le osservazioni 27/28.11.2007 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali chiede di respingere l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Nel quadro di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario, sono emerse alcune circostanze di fatto legate ad un altro agente di custodia. Per questo motivo, la __________ istante chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale per valutare la posizione di questo altro agente di custodia, in relazione ad eventuali trasgressioni di doveri di custodia e per garantire la sicurezza del penitenziario.

2.

Nelle proprie osservazioni il procuratore generale comunica che nei confronti dell’altro agente di custodia non è stata aperta alcuna istruttoria penale, di modo che la richiesta di accesso agli atti deve essere respinta.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

4.

Nel presente caso, non essendo stato aperto alcun procedimento penale a carico dell’agente di custodia, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore della __________ istante ad accedere agli atti del procedimento penale, ritenuto comunque come la situazione sia conosciuta sia al Ministero pubblico, sia alla polizia cantonale.

5.

L’istanza è pertanto respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.