Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2008.11

Istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 febbraio 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/10.1.2008 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti di un incarto penale relativo a dipendenti di __________;

richiamate le osservazioni 14.1.2008 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 14/15.1.2008 del patrocinatore di PI 9, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;

richiamate le osservazioni 15/16.1.2008 presentate dal patrocinatore della PI 3, con le quali comunica il proprio accordo all’accoglimento dell’istanza;

richiamato lo scritto 16.1.2008 del patrocinatore di PI 12, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

richiamate le osservazioni 17/18.1.2008 del patrocinatore di PI 11, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta, chiedendo che l’accesso agli atti dell’istanza avvenga solo dopo che la medesima facoltà sia stata concessa anche al suo patrocinato;

richiamato lo scritto 21/23.1.2008 del patrocinatore di PI 13, con cui si notifica come tale;

richiamate le osservazioni 22/24.1.2008 del patrocinatore di PI 8, con cui non si oppone all’accesso agli atti, dopo quello delle parti;

richiamato lo scritto 24/25.1.2008 del patrocinatore di PI 10, con cui comunica di astenersi dal presentare osservazioni;

rilevato che PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 ePI 2, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale in relazione ad infrazioni commesse in alcuni __________ ticinesi (inc. MP __________). L’inchiesta è tuttora in corso.

2.

Con istanza 9/10.1.2008 la __________ istante chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta penale. Nessuno si è opposto all’istanza: alcune parti hanno chiesto di posticipare tale facoltà dopo che l’accesso agli atti sia stato garantito agli accusati. Altri hanno evidenziato come l’istanza non sia particolarmente motivata.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

La __________ istante è autorità di vigilanza sulle case da gioco (art. 48 LCG): l’art. 49 LCG inoltre prevede lo scambio di informazioni tra le autorità. La __________ istante ha certamente un interesse giuridico legittimo ad esaminare gli atti di procedimenti penali relativi a fatti commessi all’interno o nella gestione di __________, anche se l’istanza in quanto tale è assolutamente scarna di motivazioni.

5.

L’istanza è pertanto di principio accolta. Ritenuta comunque la priorità doverosa nei confronti delle parti, e non essendoci motivi preminenti d’altro genere, l’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico unicamente dopo che le parti medesime hanno goduto di detta facoltà procedurale.

6.

Visto l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

3 patr. da: PR 1

4.

PI 4

4 patr. da: PR 2

5.

PI 5

5 patr. da: PR 3

6.

PI 6

6 patr. da: PR 4

7.

PI 7

7 patr. da: PR 5

8.

PI 8

8 patr. da: PR 6

9.

PI 9

9 patr. da: PR 7

10.

PI 10

10 patr. da: PR 8

11.

PI 11

11 patr. da: PR 9

12.

PI 12

12 patr. da: PR 10

13.

PI 13

patr. da: PR 11

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.